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Sentenza

Sentenza n. 1467/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento a) del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna prot. n. 454 dell'11.6.2026, con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito per la classe di concorso AM12 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per la regione Emilia-Romagna, del concorso PNRR (c.d. PNRR 3) per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui ha attribuito il punteggio di punti 12,50 di cui al punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 26.10.2023 n. 205 a candidati che hanno dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario su classe di concorso e/o grado di istruzione diverso da quello di partecipazione alla procedura PNRR 3; ovvero ha comunque computato tale punteggio in modo da avvantaggiare indebitamente candidati non in possesso del requisito del “medesimo specifico posto”, da intendersi quale medesima classe di concorso e medesimo grado di istruzione; b) dell'Allegato 1 al decreto n. 454/2026, recante la graduatoria di merito AM12 Emilia-Romagna (posizioni 1 -157), nella medesima parte; c) dell'Allegato 2 al decreto n. 454/2026, recante l'elenco degli idonei AM12 Emilia-Romagna (posizioni 158 -204), nella medesima parte; d) del Decreto prot. n. m_pi.AOODRER.Registro-DecretiR.0000572 del 25 giugno 2026, recante integrazione della graduatoria di merito AM12 Emilia-Romagna con inserimento di 16 candidati (posizioni 372 -387) a seguito di 16 rinunce, e del relativo Allegato 1 (integrazione graduatoria di merito) e Allegato 2 (elenco idonei, posizioni 388 -470), nella parte in cui conferma e recepisce le illegittime attribuzioni di punteggio sub B.4.1.; e) del successivo decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna prot. n. m_pi.AOODRER.RegistroDecreti.R.0000612.06-07-2026 del 06/07/2026, con il quale, all'esito di rettifiche, è stata approvata nuovamente e pubblicata la graduatoria di merito per la classe di concorso AM12 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per la regione Emilia-Romagna, del concorso PNRR (c.d. PNRR 3) per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui ha attribuito il punteggio di punti 12,50 di cui al punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 26.10.2023 n. 205 a candidati che hanno dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario su classe di concorso e/o grado di istruzione diverso da quello di partecipazione alla procedura PNRR 3; ovvero ha comunque computato tale punteggio in modo da avvantaggiare indebitamente candidati non in possesso del requisito del “medesimo specifico posto”, da intendersi quale medesima classe di concorso e medesimo grado di istruzione; f) del Decreto USR Emilia-Romagna n. 661 del 10 luglio 2026, recante ripartizione del contingente di immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2026/2027, nei limiti dell'interesse e nella parte in cui utilizza e recepisce la graduatoria AM12 come sopra illegittimamente formata, con particolare riferimento alle nomine da graduatoria di merito (GM) per la classe di concorso AM12; g) del Decreto n. 700 del 23 luglio 2026, recante ulteriore integrazione della graduatoria di merito AM12 Emilia-Romagna con inserimento di 8 candidati (posizioni 388 -395) a seguito di 8 rinunce, e del relativo Allegato 2 (elenco idonei, posizioni 396 -478), integralmente sostitutivo di quello del D.D.G. n. 572/2026, nella medesima parte; h) delle schede individuali di valutazione dei titoli dei candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria, nella parte in cui riconoscono il punteggio di cui al punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023 per il superamento di precedenti concorsi ordinari relativi a classi di concorso diverse e/o a diverso grado di istruzione rispetto a quello oggetto dell'odierna procedura; i) di tutti gli ulteriori decreti di rettifica, integrazione e/o scorrimento della medesima graduatoria di merito del concorso PNRR 3 adottati dall'USR Emilia Romagna successivamente al primo decreto di approvazione, ove confermino il criterio di attribuzione del punteggio di cui al punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 205/2023 ovvero ne reiterino gli effetti lesivi; l) dell'elenco dei vincitori e dei destinatari di nomina in ruolo ai sensi della graduatoria concorsuale impugnata, nella parte in cui escludono il ricorrente ovvero lo collocano in posizione deteriore rispetto a quella che gli spetterebbe a seguito della corretta applicazione del punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 205/2023; m) del provvedimento di accoglimento parziale e rigetto parziale delle istanze di accesso agli atti del 29 luglio 2026 (prot. AOODRER Registro Ufficiale 2026.0030104), nella parte in cui ha rigettato le istanze già presentate per le quali non vi è stato riscontro positivo, qualificandole come massive, manifestamente onerose e sproporzionate; n) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, che risulti comunque lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente.

Giustizia amministrativa202601026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie di merito, elenchi degli idonei, atti di scorrimento e nomina relativi al concorso PNRR 3 per la classe AM12, nella parte concernente l'attribuzione di 12,50 punti per il superamento di precedenti concorsi, nonché diniego parziale di accesso agli atti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la graduatoria regionale del concorso PNRR 3 per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, sostenendo che fosse stato illegittimamente attribuito il punteggio di 12,50 punti previsto dal punto B.4.1 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023 a candidati che avevano superato precedenti concorsi ordinari relativi a classi di concorso e/o gradi di istruzione diversi da quelli oggetto della procedura. Secondo la ricorrente, il requisito del "medesimo specifico posto" avrebbe richiesto la coincidenza sia della classe di concorso sia del grado di istruzione. Sono stati inoltre impugnati gli atti successivi di integrazione, rettifica, scorrimento e nomina, nonché il provvedimento di accoglimento solo parziale delle istanze di accesso agli atti, nella parte in cui aveva qualificato alcune richieste come massive, onerose e sproporzionate. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancanza di una procura speciale conforme all'art. 40 c.p.a. e per omessa notifica ad almeno un controinteressato ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.; nel merito hanno contestato la fondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dichiarando il ricorso inammissibile per carenza della procura speciale. La procura depositata non conteneva riferimenti specifici all'oggetto, agli estremi della controversia e alle parti contendenti, limitandosi a conferire al difensore il potere di rappresentanza e difesa "nel presente procedimento". Il Collegio ha ritenuto insufficiente la mera notificazione della procura insieme al ricorso e irrilevante la qualificazione tecnica della procura come apposta in calce al ricorso nel processo telematico. La procura speciale deve individuare la singola lite e deve esistere al momento dell'instaurazione del giudizio; la sua mancanza non è suscettibile di sanatoria successiva. Le ulteriori eccezioni e le censure di merito non sono state esaminate. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.a.

    La procura speciale deve indicare l'oggetto del ricorso, delle parti contendenti, dell'autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia.

    La procura necessaria per instaurare il giudizio amministrativo deve essere specifica e riferita alla singola controversia, non essendo sufficiente una delega generica a rappresentare e difendere la parte nel procedimento.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dalle amministrazioni per eccepire l'omessa notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati; la questione non è stata esaminata perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza della procura speciale.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare la singola lite, indicando, oltre ai dati della parte e del difensore e all'autorità giudiziaria adita, l'oggetto della controversia e gli ulteriori elementi utili a identificarla.
  • È insufficiente una procura che si limiti a delegare il difensore a rappresentare e difendere la parte "nel presente procedimento", senza alcun riferimento specifico all'oggetto e agli estremi della causa.
  • La notificazione della procura unitamente al ricorso non sana la genericità della procura speciale, né la qualificazione tecnica della procura telematica come apposta in calce al ricorso sostituisce l'esigenza di una specifica individuazione della controversia.
  • La procura speciale deve sussistere al momento dell'instaurazione del giudizio; la sua mancanza originaria non è suscettibile di sanatoria mediante produzione o regolarizzazione successiva.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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