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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15111/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso del Procuratore mirava a censurare la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" per mancata querela relativamente al delitto di furto (art. 624 e art. 625 n.7 c.p.) consistente in prelievo di energia elettrica per uso commerciale, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva in dibattimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 (energia destinata a pubblico servizio) e perciò la causa di improcedibilità ostava al proseguimento dell'azione penale. Il Procuratore deduceva che il Tribunale aveva errato nel limitare il potere-dovere del pubblico ministero di contestare in dibattimento (art. 516-517 c.p.p.), che può essere esercitato fino alla chiusura dell'istruzione dibattimentale e senza autorizzazione del giudice, e che la tardività non poteva essere ravvisata dal giudice del dibattimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto illegittima la decisione del Tribunale che ha precluso al pubblico ministero la contestazione suppletiva dell'aggravante e ha violato il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e le norme che regolano le nuove contestazioni in dibattimento. Per i reati commessi nel periodo 7.07.2010 - 27.09.2011 la Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio per estinzione dei reati per prescrizione. Limitatamente ai reati commessi nel periodo 28.09.2011 - 06.07.2015 la sentenza impugnata è stata annullata (per nullità assoluta legata alla preclusione del potere del PM) e la causa è stata rimessa al Tribunale di Siracusa in diversa composizione per il prosieguo, salvo gli effetti della prescrizione ove applicabili.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Disciplina la declaratoria di non punibilità o improcedibilità quando la condizione risulta dagli atti; la Corte ricorda che tale declaratoria non autorizza un provvedimento "de plano" che precluda il contraddittorio se la questione è ancora suscettibile di valutazione dopo la modifica dell'imputazione in dibattimento

  • art. 516 c.p.p.

    Regola le "nuove contestazioni" in dibattimento: il pubblico ministero può modificare l'imputazione sulla base degli elementi emersi, per adeguare l'accusa alle prove acquisite; è strumento per garantire correlazione tra accusa e sentenza

  • art. 517 c.p.p.

    Consente al pubblico ministero di contestare in dibattimento reato connesso o circostanza aggravante emersa dagli atti del dibattimento; secondo la Corte l'atto è un potere-dovere del PM che non richiede consenso dell'imputato né autorizzazione del giudice

  • art. 518 c.p.p.

    Regola la contestazione di fatto nuovo, prevedendo espressamente la possibilità di autorizzazione da parte del presidente del collegio; la distinzione con l'art. 517 è centrale perché con quest'ultimo il giudice non ha poteri di sindacato preventivo

  • art. 519 c.p.p.

    "salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva"; "il tempo concesso dal giudice non può essere inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429... non inferiore a venti giorni"

    Garantisce all'imputato, a seguito di contestazione suppletiva, il diritto a un termine per difendersi (con possibilità di chiedere riti alternativi ecc.), salvo il caso particolare della recidiva per la quale non è previsto il termine

  • art. 625 c.p.

    Contiene le aggravanti del delitto di furto; la n.7 riguarda la sottrazione di beni destinati a pubblico servizio (la pronuncia ha ritenuto in astratto configurabile l'aggravante per l'energia elettrica)

  • art. 624 c.p.

    Definisce il reato di furto; nel caso di specie contestato in forma plurima e con aggravazioni

  • art. 178 c.p.p.

    Disciplina le nullità processuali generali; la Corte ha ritenuto che la condotta del Tribunale integri una nullità assoluta di ordine generale ex art. 178 laddove ha precluso l'esercizio dell'azione penale

  • art. 179 c.p.p.

    Regola gli effetti delle nullità; richiamato in relazione alla nullità che ha riguardato la formulazione dell'imputazione e l'esercizio dell'azione penale

  • art. 112 Cost.

    "obbligatorietà dell'azione penale"

    Principio costituzionale che impone l'obbligatorietà dell'azione penale: da ciò deriva l'obbligo/ dovere del pubblico ministero di esercitare e, se necessario, integrare l'imputazione in dibattimento

  • art. 85 D.Lvo 150/2022

    Riferimento alla riforma che ha inciso sulle condizioni di procedibilità (termine per la querela) con effetti sul regime di procedibilità dei reati; nel caso ha influito sulla valutazione del Tribunale che però la Corte ha ritenuto non potesse precludere la contestazione suppletiva

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 139/2015

    Ha censurato, in parte, la disciplina che escludeva rimedi all'imputato colpito da contestazione tardiva di aggravanti, sottolineando che la contestazione tardiva può determinare un significativo mutamento del quadro processuale e quindi comportare disparità di trattamento; la Corte di Cassazione ne tiene conto per tutelare il contraddittorio e i diritti della difesa

Massime di principio

  • Il pubblico ministero ha il potere-dovere di formulare contestazioni suppletive in dibattimento (art. 516-517 c.p.p.), comprese le circostanze aggravanti già emergenti dagli atti d'indagine; tale potere non richiede autorizzazione del giudice e può essere esercitato fino alla chiusura dell'istruzione dibattimentale.
  • Il giudice del dibattimento non può, con motivazione di "tardività", precludere a priori la contestazione suppletiva e dichiarare l'improcedibilità senza esaminare la nuova contestazione e senza garantire le tutele difensive (termine ex art. 519 e possibilità di chiedere riti alternativi), salvo i casi in cui la causa ostativa emerga in modo assolutamente incontestabile dagli atti.
  • La contestazione di una circostanza aggravante può mutare il regime di procedibilità (es. da procedibilità a querela a procedibilità d'ufficio) e pertanto ha rilievo decisivo; perciò ogni preclusione ingiustificata dell'attività del PM costituisce nullità rilevante e motivo di annullamento in Cassazione.
  • Se la parte di reato oggetto di impugnazione si è estinta per prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione; per i restanti capi il giudice di merito deve valutare le nuove contestazioni e, se necessario, concedere i termini e le garanzie difensive previsti dalla legge.
  • In casi concreti di contestazione di recidiva si applicano regole particolari (mancanza del termine per la difesa); per tutte le altre aggravanti il giudice deve rispettare il regime procedurale previsto (art. 519) e non può sostituirsi al PM nel sindacare preventivamente l'ammissibilità della contestazione.

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