Cassazione Penale, Sentenza n. 15111/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso del Procuratore mirava a censurare la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" per mancata querela relativamente al delitto di furto (art. 624 e art. 625 n.7 c.p.) consistente in prelievo di energia elettrica per uso commerciale, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva in dibattimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 (energia destinata a pubblico servizio) e perciò la causa di improcedibilità ostava al proseguimento dell'azione penale. Il Procuratore deduceva che il Tribunale aveva errato nel limitare il potere-dovere del pubblico ministero di contestare in dibattimento (art. 516-517 c.p.p.), che può essere esercitato fino alla chiusura dell'istruzione dibattimentale e senza autorizzazione del giudice, e che la tardività non poteva essere ravvisata dal giudice del dibattimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto illegittima la decisione del Tribunale che ha precluso al pubblico ministero la contestazione suppletiva dell'aggravante e ha violato il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e le norme che regolano le nuove contestazioni in dibattimento. Per i reati commessi nel periodo 7.07.2010 - 27.09.2011 la Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio per estinzione dei reati per prescrizione. Limitatamente ai reati commessi nel periodo 28.09.2011 - 06.07.2015 la sentenza impugnata è stata annullata (per nullità assoluta legata alla preclusione del potere del PM) e la causa è stata rimessa al Tribunale di Siracusa in diversa composizione per il prosieguo, salvo gli effetti della prescrizione ove applicabili.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Disciplina la declaratoria di non punibilità o improcedibilità quando la condizione risulta dagli atti; la Corte ricorda che tale declaratoria non autorizza un provvedimento "de plano" che precluda il contraddittorio se la questione è ancora suscettibile di valutazione dopo la modifica dell'imputazione in dibattimento
art. 516 c.p.p.
Regola le "nuove contestazioni" in dibattimento: il pubblico ministero può modificare l'imputazione sulla base degli elementi emersi, per adeguare l'accusa alle prove acquisite; è strumento per garantire correlazione tra accusa e sentenza
art. 517 c.p.p.
Consente al pubblico ministero di contestare in dibattimento reato connesso o circostanza aggravante emersa dagli atti del dibattimento; secondo la Corte l'atto è un potere-dovere del PM che non richiede consenso dell'imputato né autorizzazione del giudice
art. 518 c.p.p.
Regola la contestazione di fatto nuovo, prevedendo espressamente la possibilità di autorizzazione da parte del presidente del collegio; la distinzione con l'art. 517 è centrale perché con quest'ultimo il giudice non ha poteri di sindacato preventivo
art. 519 c.p.p.
"salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva"; "il tempo concesso dal giudice non può essere inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429... non inferiore a venti giorni"
Garantisce all'imputato, a seguito di contestazione suppletiva, il diritto a un termine per difendersi (con possibilità di chiedere riti alternativi ecc.), salvo il caso particolare della recidiva per la quale non è previsto il termine
art. 625 c.p.
Contiene le aggravanti del delitto di furto; la n.7 riguarda la sottrazione di beni destinati a pubblico servizio (la pronuncia ha ritenuto in astratto configurabile l'aggravante per l'energia elettrica)
art. 624 c.p.
Definisce il reato di furto; nel caso di specie contestato in forma plurima e con aggravazioni
art. 178 c.p.p.
Disciplina le nullità processuali generali; la Corte ha ritenuto che la condotta del Tribunale integri una nullità assoluta di ordine generale ex art. 178 laddove ha precluso l'esercizio dell'azione penale
art. 179 c.p.p.
Regola gli effetti delle nullità; richiamato in relazione alla nullità che ha riguardato la formulazione dell'imputazione e l'esercizio dell'azione penale
art. 112 Cost.
"obbligatorietà dell'azione penale"
Principio costituzionale che impone l'obbligatorietà dell'azione penale: da ciò deriva l'obbligo/ dovere del pubblico ministero di esercitare e, se necessario, integrare l'imputazione in dibattimento
art. 85 D.Lvo 150/2022
Riferimento alla riforma che ha inciso sulle condizioni di procedibilità (termine per la querela) con effetti sul regime di procedibilità dei reati; nel caso ha influito sulla valutazione del Tribunale che però la Corte ha ritenuto non potesse precludere la contestazione suppletiva
Sentenza Corte Costituzionale n. 139/2015
Ha censurato, in parte, la disciplina che escludeva rimedi all'imputato colpito da contestazione tardiva di aggravanti, sottolineando che la contestazione tardiva può determinare un significativo mutamento del quadro processuale e quindi comportare disparità di trattamento; la Corte di Cassazione ne tiene conto per tutelare il contraddittorio e i diritti della difesa
Massime di principio
- Il pubblico ministero ha il potere-dovere di formulare contestazioni suppletive in dibattimento (art. 516-517 c.p.p.), comprese le circostanze aggravanti già emergenti dagli atti d'indagine; tale potere non richiede autorizzazione del giudice e può essere esercitato fino alla chiusura dell'istruzione dibattimentale.
- Il giudice del dibattimento non può, con motivazione di "tardività", precludere a priori la contestazione suppletiva e dichiarare l'improcedibilità senza esaminare la nuova contestazione e senza garantire le tutele difensive (termine ex art. 519 e possibilità di chiedere riti alternativi), salvo i casi in cui la causa ostativa emerga in modo assolutamente incontestabile dagli atti.
- La contestazione di una circostanza aggravante può mutare il regime di procedibilità (es. da procedibilità a querela a procedibilità d'ufficio) e pertanto ha rilievo decisivo; perciò ogni preclusione ingiustificata dell'attività del PM costituisce nullità rilevante e motivo di annullamento in Cassazione.
- Se la parte di reato oggetto di impugnazione si è estinta per prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione; per i restanti capi il giudice di merito deve valutare le nuove contestazioni e, se necessario, concedere i termini e le garanzie difensive previsti dalla legge.
- In casi concreti di contestazione di recidiva si applicano regole particolari (mancanza del termine per la difesa); per tutte le altre aggravanti il giudice deve rispettare il regime procedurale previsto (art. 519) e non può sostituirsi al PM nel sindacare preventivamente l'ammissibilità della contestazione.
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