Cassazione Penale, Sentenza n. 19024/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rescissione del giudicato avverso la sentenza del Tribunale di Benevento del 07/09/2023: la ricorrente era stata dichiarata assente poiché ritenuta volontariamente irreperibile dopo l'evasione dagli arresti domiciliari (misura applicata in un diverso procedimento) successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis). Si contestava che la Corte d'appello avesse ritenuto sufficiente la notifica dell'avviso e l'evasione/latitanza per ritenere la "volontaria sottrazione" alla conoscenza del processo e dunque la legittimità del giudizio in sua assenza, mentre la ricorrente sosteneva di non essere stata messa in conoscenza di una vera e propria "vocatio in iudicium" (citazione a giudizio) e di non aver avuto contatti effettivi con il difensore d'ufficio presso cui era stata notificata la sola comunicazione; si deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 296, comma 3, e 420-bis cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha stabilito che l'effettiva conoscenza del processo richiede la vocatio in iudicium (citazione a giudizio) e che l'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis) non è idoneo di per sé a sostituirla. Ha inoltre affermato che l'evasione dagli arresti domiciliari e la successiva latitanza, se riferite a un procedimento diverso, e la sola negligenza informativa o la nomina di un difensore d'ufficio privo di contatti non costituiscono automaticamente prova della "volontaria sottrazione" ai sensi dell'art. 420-bis comma 3. Poiché la Corte d'appello ha fondato il rigetto della rescissione su elementi considerati insufficienti, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame conformemente ai principi indicati (art. 627 cod. proc. pen.), con piena libertà di giudizio ma senza ripetere il percorso logico già censurato.
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
Applicato e interpretato nel senso che per procedere legittimamente in assenza occorre prova della "volontaria sottrazione" alla conoscenza del processo; la sola negligenza informativa o la latitanza in altro procedimento non bastano automaticamente a integrare tale volontarietà
art. 415-bis cod. proc. pen.
La notifica dell'avviso di conclusione delle indagini non equivale alla vocatio in iudicium; non fornisce di per sé l'effettiva conoscenza dell'accusa necessaria per escludere la rescindibilità del giudicato
art. 165 cod. proc. pen.
Riferito in motivazione come normativa sulle forme di notifica; la Corte ricorda che lo stato di latitanza non determina automaticamente la validità di notifica ex art. 165 senza ulteriori elementi di effettiva conoscenza
art. 627 cod. proc. pen.
Norma richiamata per il rinvio alla Corte d'appello: la Cassazione ordina il nuovo esame ai sensi di questo articolo, lasciando piena libertà di giudizio sul nuovo accertamento
art. 296 cod. proc. pen.
Invocato nel ricorso come violato; nella decisione la Cassazione concentra l'analisi sui criteri di effettiva conoscenza e sulla corretta applicazione dell'art. 420-bis, con la conseguente ritenuta insufficienza degli elementi richiamati dalla Corte d'appello
Massime di principio
- La "effettiva conoscenza" del processo ai fini della legittimità del giudizio in assenza richiede la notifica di un atto formale di "vocatio in iudicium" (citazione a giudizio) e non può essere sostituita dalla sola notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis).
- L'evasione da una misura cautelare e la successiva latitanza riferite a un procedimento diverso non costituiscono automaticamente prova della "volontaria sottrazione" ai sensi dell'art. 420-bis, comma 3: occorre verificare indicatori concreti e specifici della consapevolezza e volontà di sottrarsi.
- La mera negligenza informativa dell'imputato (mancato contatto con il difensore, elezione di domicilio formale senza rapporto effettivo) non equivale automaticamente a volontaria sottrazione; il giudice deve accertare concretamente l'esistenza di un rapporto professionale effettivo con il difensore o di elementi che provino la consapevolezza della vocatio.
- Se esistono elementi concreti e probanti (es. evasione durante il medesimo procedimento, ricezione della vocatio, contatti/documentazione che dimostrino la consapevolezza dell'imputato) tali indizi possono concorrere a legittimare il procedimento in assenza; in mancanza, è necessario rimettere la valutazione e possibilmente consentire il contraddittorio.
- In caso di dubbio sulla sufficienza degli elementi che hanno portato alla dichiarazione di assenza, la Corte d'appello deve riesaminare la questione alla luce dei principi di garanzia indicati dalla Cassazione e puntare su accertamenti concreti piuttosto che su presunzioni formalistiche.
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