Cassazione Civile, Sentenza n. 24416/2024 del 11/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia aveva emesso atto di recupero IVA per l'anno 2006 negando il rimborso perché la società era ritenuta non operativa ai sensi dell'art. 30 L. n. 724/1994. IPAR impugnava; la CTR di secondo grado aveva dato ragione alla società. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (i) nullità della sentenza per motivazione apparente; (ii) violazione dell'art. 30 L. n. 724/1994 e dell'art. 37-bis DPR n. 600/1973, sostenendo che la società non aveva effettuato il test di operatività e non aveva dimostrato circostanze oggettive che rendessero impossibile il conseguimento dei ricavi, giustificando quindi il diniego del rimborso IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato l'eccezione di giudicato esterno e ha ritenuto infondato il primo motivo (la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente). Ha invece accolto il secondo motivo alla luce della pronuncia della Corte di giustizia (C-341/22 Feudi di San Gregorio) che ha ritenuto incompatibile con la direttiva IVA una normativa nazionale che neghi il diritto alla detrazione unicamente sulla base di una soglia di ricavi. Pertanto l'art. 30 L. n. 724/1994 è stato disapplicato nella parte in cui presuppone la perdita automatica del diritto alla detrazione per insufficienza di volume d'affari; la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte tributaria d'appello competente in diversa composizione per un nuovo esame, disponendo anche le spese.
Norme richiamate
La norma instaura una presunzione basata su una soglia di ricavi per qualificare una società come non operativa; la Corte di cassazione, alla luce del diritto UE, ha disposto la disapplicazione di tale presunzione nella parte in cui comporta la perdita automatica del diritto alla detrazione, salvo fatti che configurino frode o abuso.
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
Regola l'istanza di disapplicazione; la semplice presentazione dell'istanza o la declaratoria di improcedibilità non esonerano dal necessario accertamento della effettività dell'attività economica richiesto dal diritto UE.
Direttiva 2006/112 (art. 9, par. 1)
l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo IVA al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell'IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale
Per qualificare il soggetto passivo IVA rileva l'effettivo esercizio di un'attività economica e l'impiego stabile di beni per ricavarne introiti; non può essere subordinato a una soglia di ricavi.
Direttiva 2006/112 (art. 167) e principi di neutralità e proporzionalità
l'articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità ... ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte, a causa dell'importo considerato insufficiente delle operazioni realizzate
La privazione automatica del diritto alla detrazione per insufficienza del volume d'affari è incompatibile con il diritto UE, eccetto i casi di frode o abuso.
Causa C-341/22 (Corte di giustizia, Feudi di San Gregorio)
La sentenza della Corte di giustizia ha chiarito che la presunzione nazionale basata su soglie di ricavi eccede quanto necessario per prevenire evasione/abuso e che il diritto alla detrazione deve essere valutato in base alla realtà effettiva delle operazioni; ha indicato i criteri (attività effettiva, impiego dei beni per operazioni imponibili, assenza di frode/abuso).
Massime di principio
- Non è lecito negare automaticamente il diritto alla detrazione IVA sulla sola base di una soglia di ricavi: va verificata la realtà effettiva dell'attività economica.
- Il diritto alla detrazione può sussistere anche in presenza di ricavi limitati o di attività preparatoria, se sussiste effettivo esercizio di attività economica e impiego dei beni/servizi per operazioni imponibili.
- La disapplicazione dell'art. 30 è necessaria quando la presunzione basata sul volume d'affari contrasta con i principi UE di neutralità e proporzionalità; resta invece possibile il diniego quando ricorra frode o abuso (anche artificiosità organizzativa).
- In giudizio tributario il giudicato formato su imposte diverse (es. imposte dirette vs IVA) non produce efficacia preclusiva automatica: occorre valutare le norme applicate e la loro differenza strutturale.
- Sull'istruttoria: il giudice di merito deve esaminare concretamente elementi e prove che attestino l'effettivo svolgimento dell'attività (anche preparatoria) o, al contrario, la sussistenza di frode/abuso; la semplice constatazione di lavori in corso non è di per sé sufficiente senza ulteriore verifica.
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