Cassazione Penale, Sentenza n. 11103/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per l'espiazione di una pena di 1 anno e 3 mesi per violenza e resistenza a pubblico ufficiale (fatti del 2009 e 2010), accogliendo invece la detenzione domiciliare. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando: mancata valutazione positiva della relazione Uepe, errata considerazione della mancanza di lavoro stabile (perdita del lavoro e risarcimento) e l'ingiusta attribuzione di pericolosità sociale basata solo sulla parentela con Salvatore Giglio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, ai fini della concessione di misure alternative (in particolare l'affidamento in prova), non è sufficiente l'assenza di elementi negativi ma sono necessari elementi positivi e un giudizio prognostico favorevole circa l'emenda e la prevenzione della recidiva. Il Tribunale di sorveglianza ha motivatamente ritenuto assenti un inizio di revisione critica del passato delinquenziale e un progetto risocializzante concreto, ha valutato la mancanza di lavoro stabile e la mancata iniziativa del ricorrente nel rimediare alla disoccupazione, e ha correttamente considerato che la mera parentela non costituisce prova di appartenenza all'associazione di tipo mafioso in assenza di condanna ai sensi dell'art. 416-bis. Per tali ragioni è stata confermata solo la detenzione domiciliare e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
L'art. 616 c.p.p. è applicato per disporre la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
art. 416-bis cod. pen.
menzionato nel testo come norma relativa ai reati associativi di tipo mafioso
La sentenza evidenzia che la semplice parentela non può essere considerata equivalente a una condanna o a un elemento probatorio di associazione mafiosa ai sensi dell'art. 416-bis; l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata richiede dati fattuali certi e non meri indizi familiari
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014; Sez. 1 n. 17021 del 09/01/2015; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015; Sez. 1 n. 5076 del 21/09/1999; Sez. 1 n. 18939 del 26/02/2013
Richiamati principi consolidati secondo cui per concedere misure alternative occorrono elementi positivi indicanti emenda e ridotto rischio di recidiva, valutazione del comportamento post-fatto, importanza di un progetto di reinserimento e la possibilità che l'attività lavorativa sia un elemento valutabile ma non imprescindibile
Massime di principio
- La concessione di misure alternative alla detenzione richiede non solo l'assenza di ostativi formali, ma elementi positivi che dimostrino un processo di revisione critica e di risocializzazione del condannato
- Il giudice deve porre particolare attenzione al comportamento e alla situazione personale successivi ai fatti per verificare l'esistenza di segnali di cambiamento e di concreta praticabilità della misura alternativa
- L'attività lavorativa è un elemento rilevante ma non determinante: la sua assenza non esclude automaticamente la misura se sopperita da altre iniziative di reinserimento (anche volontaristiche)
- La semplice parentela con soggetti appartenenti a organizzazioni criminali non costituisce, da sola, prova di pericolosità sociale o di appartenenza a tali organizzazioni; servono elementi fattuali certi
- L'assenza di un progetto risocializzante concreto e la mancata iniziativa del soggetto nel reinserirsi socialmente possono giustificare il diniego di misure più favorevoli, con eventuale concessione di misure meno ampie (es. detenzione domiciliare) in funzione della gradualità del trattamento
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