Cassazione Civile, Ordinanza n. 27621/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la decisione di appello che aveva dichiarato nullo il termine apposto al contratto e la conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato, con condanna della società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per il periodo 1.7.2008-31.12.2008 con causale riferita a un eccezionale carico di lavoro legato alla gestione degli apparati informatici e al corretto funzionamento dei programmi necessari alle procedure. La Corte d'appello di Roma ha dichiarato nullo il termine, ritenendo non provato che il lavoratore fosse stato concretamente adibito alle attività collegate alla causale invocata né che l'eccezionale carico di lavoro avesse riguardato l'ufficio di assegnazione; ha quindi disposto la conversione del rapporto a tempo indeterminato e la condanna al pagamento dell'indennità omnicomprensiva pari a sei mensilità. In Cassazione la società ha denunciato violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che, dopo la modifica dell'art. 1 d.lgs. 368/2001 operata dal d.l. 112/2008 conv. in l. 133/2008, la causale poteva riferirsi anche all'ordinaria attività e che, in ogni caso, la documentazione prodotta dimostrava l'incremento dei volumi di riscossione e le conseguenze organizzative della riforma normativa. La Corte ha ritenuto che il ricorso si appuntasse in realtà sulla ricostruzione fattuale della causale e sulla prova dell'effettiva correlazione tra le mansioni svolte e le esigenze poste a base del termine, tentando inammissibilmente di ottenere una nuova valutazione del merito e di censurare l'omesso esame di elementi istruttori o difese, non di un vero 'fatto' decisivo.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 368/2001
come recata dall'art. 21 comma 1 del d.l. 25.6.2008 n. 112, conv. con modificazioni dalla legge n. 133/2008
la modifica consente che le ragioni giustificative del termine siano riferite anche all'ordinaria attività del datore di lavoro, ma non elimina l'obbligo di specificazione concreta e puntuale delle esigenze aziendali poste a base dell'assunzione a termine
art. 21, comma 1, d.l. 25.6.2008 n. 112
conv. con modificazioni dalla legge n. 133/2008
ha inciso sull'art. 1 d.lgs. 368/2001 precisando che le ragioni del termine possono riferirsi anche all'attività ordinaria
L. 133/2008
ha recepito la modifica normativa che amplia l'ambito delle ragioni giustificative del termine
art. 1, comma 2, d.lgs. 368/2001
impone l'onere di specificare le ragioni tecnico-produttive, organizzative o sostitutive in modo sufficientemente particolareggiato, per consentirne il controllo di effettività
direttiva 1999/70/CE
la disciplina nazionale va letta in coerenza con la direttiva, che non legittima arretramenti di tutela per i lavoratori a termine
clausola 8, n. 3 dell'accordo quadro
cosiddetta clausola di non regresso
la direttiva non può essere invocata per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori coperti dall'accordo
art. 118 disp. att. c.p.c.
consente il richiamo per relationem alle argomentazioni già svolte in precedente giurisprudenza sovrapponibile
art. 360, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame riguarda un fatto decisivo e non può essere fondato su argomentazioni difensive, elementi istruttori o una mera rilettura del compendio probatorio
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
non si applica all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché ente pubblico economico non equiparabile a un'amministrazione dello Stato
art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
conv. con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
qualifica l'Agenzia delle Entrate-Riscossione come ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e controllo dell'Agenzia delle Entrate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ricorrendo i presupposti processuali, comporta il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 158 d.P.R. 115/2002
non è applicabile all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che non è equiparata all'amministrazione dello Stato
Massime di principio
- Nel contratto a termine la legittimità della clausola finale non dipende dalla sola astratta ragione addotta, ma dalla specificazione concreta e verificabile delle esigenze tecnico-produttive, organizzative o sostitutive che giustificano l'assunzione.
- Anche dopo la riforma che consente di riferire le causali all'ordinaria attività aziendale, resta necessario che nel contratto siano indicate esigenze puntuali e che sia provata la loro effettiva incidenza sul concreto rapporto di lavoro e sull'ufficio o mansione assegnati.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o del merito dell'accertamento compiuto dal giudice d'appello.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omissione di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di argomentazioni difensive, documenti o singoli elementi istruttori.
- Nel giudizio di cassazione la sentenza di appello si sostituisce integralmente a quella di primo grado, sicché il controllo di legittimità riguarda solo la correttezza della decisione impugnata e non il raffronto con la pronuncia del tribunale.
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