Cassazione Penale, Sentenza n. 01894/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di rimessione in pristino relativo a un terrapieno ritenuto abusivo. Il ricorrente ha dedotto l'esistenza di elementi sopravvenuti (consulenza tecnica d'ufficio attestante volume molto inferiore: 166 mc), la querela contro agenti accertatori per presunte false dichiarazioni, l'errore di fatto della corte sull'evoluzione dello stato dei luoghi e la violazione del diritto di difesa per accertamenti eseguiti senza la sua presenza e senza preavviso. Ha invocato inoltre la possibilità di applicare la pronuncia della Corte costituzionale n.56/2016 (riqualificazione in contravvenzione per opere <750 mc).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondate le censure. Ha confermato che la consulenza tecnica disposta dalla Procura Generale aveva natura esecutiva e strumentale per l'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino, e pertanto non richiedeva contraddittorio. Ha ritenuto irrilevante la querela contro gli accertatori ai fini della revoca dell'ordine e condiviso il ragionamento del giudice dell'esecuzione secondo cui, dato il lungo intervallo temporale e la disponibilità del sito da parte del ricorrente, era plausibile una modifica dello stato dei luoghi; inoltre la giurisprudenza precedente (Cass. sez. III n.23028/2020) aveva già indicato volumi superiori rispetto ai 166 mc rilevati nel 2025. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata rispetto alle fasi esecutive; la corte ha ritenuto leciti gli accertamenti esecutivi disposti per la rimessione in pristino
art. 676 cod. proc. pen.
Richiamato come regola sulle modalità di esecuzione e sugli atti accessori; la consulenza esecutiva è stata considerata strumentale e ripetibile senza contraddittorio
art. 125 cod. proc. pen.
Richiami formali sulle modalità di notifica e partecipazione nell'esecuzione; la mancata partecipazione non ha ritenuto lesiva il diritto di difesa data la natura esecutiva della consulenza
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme sui motivi di ricorso per cassazione invocate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto le censure come manifestamente infondate
art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n.42/2004
Norma sostanziale sanzionatoria sulle violazioni paesaggistiche: la qualificazione come delitto o contravvenzione dipende dalla cubatura accertata in sede di merito; essendo stata ritenuta superiore alla soglia, la pronuncia costituzionale favorevole al ricorrente non è applicabile
art. 3, 24, 111 Cost.
Richiamati in riferimento al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che tali diritti non siano stati violati dalle indagini esecutive ripetibili
Sentenza Corte Cost. n.56/2016
Pronuncia che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della qualificazione come delitto per interventi con cubatura inferiore a 750 mc; la Corte ha stabilito che tale decisione non opera retroattivamente a favore del ricorrente dato che il fatto era stato ritenuto >750 mc in sede di merito
Cass. Sez. 3, n.23028/2020 (precedente citato)
Precedente della stessa Corte di cassazione che aveva già respinto analoga istanza del ricorrente e aveva rilevato, sulla base di elaborati difensivi, volumi comunque superiori rispetto ai 166 mc rilevati successivamente
Massime di principio
- Gli accertamenti tecnici svolti in funzione esclusivamente esecutiva (per determinare modalità, costi e modalità di demolizione) possono essere compiuti senza il contraddittorio e non riaprono automaticamente il giudicato penale.
- Nuovi elementi tecnici emersi in fase esecutiva devono essere valutati nel contesto della disponibilità del bene e della possibilità che lo stato dei luoghi sia cambiato nel tempo; la mera discrepanza di misure non è sufficiente a revocare un ordine di rimessione in pristino se non vengono dimostrati errori procedurali o giudiziari rilevanti.
- La presentazione di denunce o querele contro accertatori non invalida di per sé gli accertamenti eseguiti in giudizio, salvo che non emerga in modo chiaro la falsità degli elementi fondamentali su cui si è basata la decisione di merito.
- La riqualificazione del fatto da delitto a contravvenzione in ragione della sentenza costituzionale richiede che la cubatura effettivamente accertata in sede di giudizio sia al di sotto della soglia prevista; non può essere ottenuta tramite semplici accertamenti esecutivi successivi se il giudicato ha stabilito misure maggiori.
- Chi propone impugnazioni manifestamente infondate in materia esecutiva rischia non solo il rigetto del ricorso ma anche la condanna alle spese e sanzioni (cassa delle ammende); pertanto è necessario valutare con attenzione la rilevanza e la forza probatoria dei nuovi elementi prima di proporre ricorsi.
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