Cassazione Penale, Sentenza n. 27406/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione (18/07/2024) sostenendo che la Corte avrebbe commesso una svista nel rigetto del quinto motivo relativo alla contestazione della recidiva reiterata. Brigandì deduce che la recidiva non poteva essere legittimamente contestata perché, rispetto all'ultima annotazione del casellario giudiziale, aveva beneficiato della messa alla prova con ordinanza del 30/04/2018 con esito positivo, il che farebbe venir meno la sussistenza della recidiva reiterata e lascerebbe un solo precedente ormai datato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione impugnata riportava e valutava correttamente i motivi dedotti (in particolare il quinto motivo) e che la questione della recidiva era fuori dal perimetro del giudizio di rinvio: la sentenza rescindente aveva annullato solo i punti relativi alle aggravanti di cui all'art. 74 commi 3 e 4 del DPR n. 309/1990 e all'imputazione del capo Q), non la recidiva. Pertanto la problematica della recidiva non era stata rimessa al giudice del rinvio e la censura in questa sede non rientra nelle fattispecie ammissibili di ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
DPR n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)
Le imputazioni sono fondate sugli artt. 73 e 74; la Corte ha limitato il giudizio di rinvio agli specifici profili di aggravanti indicati nella sentenza rescindente (in particolare art. 74 commi 3 e 4), escludendo che questioni non annullate siano state rimesse al giudice del rinvio.
Art. 74 DPR n. 309/1990
La Corte ha ritenuto che l'annullamento in Cassazione avesse riguardato esclusivamente la sussistenza delle aggravanti previste da questi commi; di conseguenza la valutazione sulla recidiva è rimasta fuori dal rinvio.
Art. 625‑bis c.p.p.
Il ricorso straordinario ex art. 625‑bis è stato dichiarato inammissibile perché le questioni sollevate non rientravano nei casi consentiti: la Corte ha distinto tra un errore percettivo (eventualmente ammissibile) e una valutazione giuridica sull'ammissibilità dei motivi, quest'ultima non sanabile con il ricorso straordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di rinvio dopo annullamento in Cassazione è limitato ai punti espressamente indicati nella sentenza rescindente; questioni non annullate restano estranee al perimetro del rinvio e non possono essere rimesse al giudice del rinvio.
- La contestazione della recidiva deve basarsi su elementi documentali concreti e aggiornati del casellario; un provvedimento di messa alla prova favorevole incide sulla valutazione della recidiva solo se produce annotazioni che escludono precedenti utili al calcolo della recidiva.
- Il ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. ha una portata ristretta: non può essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni giuridiche sulla portata del rinvio o su questioni non ammesse al giudizio, salvo che ricorrano i limiti espressamente previsti dalla norma.
- Se si intende impugnare la recidiva, la censura deve essere sollevata nei termini e nella sede processuale corretta (in primo grado nel giudizio di rinvio o con i mezzi ordinari di impugnazione quando la questione è effettivamente rimessa), corredandola di documentazione del casellario e dei provvedimenti intervenuti (es. ordinanza di messa alla prova).
- Una difesa efficace richiede di verificare preliminarmente se la questione è stata espressamente annullata dalla sentenza di legittimità; se non lo è, è probabile che i rimedi straordinari risultino inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27337/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27338/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27339/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27340/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27341/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27342/2025 del 25/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →