Cassazione Penale, Sentenza n. 7258/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per riciclaggio (art. 648-bis c.p.), deducendo: (1) violazione degli artt. 640 e 648-bis c.p. e illogicità della motivazione circa la provenienza illecita dei titoli di credito, sostenendo che si trattava di adempimenti di sentenze civili e non di proventi di truffa; (2) insussistenza dell'elemento materiale del reato di riciclaggio perché le operazioni di incasso erano tracciabili e non idonee a ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa; (3) carenza di motivazione circa l'elemento soggettivo (dolo): la Corte di appello avrebbe fondato il giudizio su circostanze generiche (serialità di incassi, uso di copie di documenti, dimensioni dell'ufficio) senza confutare le prove e le spiegazioni di segno contrario offerte dalla difesa.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili/ripetitive le prime doglianze e infondato il secondo motivo, ma ha ritenuto fondato il terzo motivo: ha accolto il ricorso limitatamente alla carenza motivazionale sull'elemento soggettivo del reato di riciclaggio. La sentenza di condanna è stata annullata con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro perché riconsideri tutte le criticità alla luce dei principi indicati, in particolare valutando compiutamente la prova indiziaria e le deduzioni difensive rispetto al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Integra il reato di riciclaggio anche la condotta di monetizzazione/incasso di titoli di credito provenienti da delitto quando tale operazione sia idonea a rendere più difficile l'accertamento della provenienza illecita; la tracciabilità dell'operazione non esclude automaticamente la rilevanza ai fini del reato.
art. 640 cod. pen.
Riferimento al reato presupposto (truffa) i cui proventi sarebbero stati materialmente oggetto di riciclaggio; la sentenza di merito ha ritenuto sussistente la provenienza delittuosa dagli atti di truffa contestati ai coimputati.
art. 521 cod. proc. pen.
Principio di corrispondenza tra contestazione e sentenza: la Corte ricorda che l'integrazione descrittiva della fattispecie in sentenza è ammissibile purché gli elementi essenziali dell'accusa siano rimasti noti e la difesa abbia avuto la possibilità di esercitare il contraddittorio; non si configura violazione quando l'arricchimento factuale era prevedibile e già emerso nel corso del processo.
art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
In cassazione il ricorso deve indicare specificamente i vizi e motivare il confronto critico con le argomentazioni del giudice di merito; la mera riproduzione del motivo d'appello rende il ricorso inammissibile.
art. 533 comma 1 cod. proc. pen.
Il giudice deve essere convinto della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte di legittimità ha ritenuto che la motivazione d'appello non avesse adeguatamente dimostrato tale grado di certezza rispetto all'elemento soggettivo del riciclaggio.
art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Consente la censura per motivazione carente: tuttavia la Corte osserva che non è necessario confutare espressamente ogni deduzione difensiva se la motivazione complessiva esclude ragionevolmente le tesi contrarie; nel caso di specie però la valutazione è risultata insufficiente rispetto al requisito dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Massime di principio
- Per integrare il reato di riciclaggio non è necessario che le operazioni siano non tracciabili: rileva l'idoneità dell'operazione a rendere più difficile l'accertamento della provenienza illecita.
- La prova del dolo nel riciclaggio richiede una motivazione che superi il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; indizi generici (serialità di operazioni, uso di copie di documenti, dimensioni dell'ufficio) da soli non sono sufficienti se non collegati causalmente e confutando espressamente le spiegazioni di segno contrario.
- In sede di appello il giudice può integrare la ricostruzione fattuale rispetto al primo grado, purché l'imputato abbia avuto la possibilità di difendersi sugli elementi essenziali; eventuali dettagli aggiuntivi non violano l'art. 521 c.p.p. se prevedibili e già emersi nel processo.
- In Cassazione il ricorso deve contenere censure specifiche e il confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito: la mera riproposizione dell'appello conduce a inammissibilità.
- Il giudice deve valutare compiutamente la prova indiziaria nel suo insieme e dare conto, nella motivazione, della capacità degli elementi indiziari di escludere ragionevoli dubbi; in assenza di tale valutazione la sentenza può essere annullata con rinvio.
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