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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7258/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per riciclaggio (art. 648-bis c.p.), deducendo: (1) violazione degli artt. 640 e 648-bis c.p. e illogicità della motivazione circa la provenienza illecita dei titoli di credito, sostenendo che si trattava di adempimenti di sentenze civili e non di proventi di truffa; (2) insussistenza dell'elemento materiale del reato di riciclaggio perché le operazioni di incasso erano tracciabili e non idonee a ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa; (3) carenza di motivazione circa l'elemento soggettivo (dolo): la Corte di appello avrebbe fondato il giudizio su circostanze generiche (serialità di incassi, uso di copie di documenti, dimensioni dell'ufficio) senza confutare le prove e le spiegazioni di segno contrario offerte dalla difesa.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili/ripetitive le prime doglianze e infondato il secondo motivo, ma ha ritenuto fondato il terzo motivo: ha accolto il ricorso limitatamente alla carenza motivazionale sull'elemento soggettivo del reato di riciclaggio. La sentenza di condanna è stata annullata con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro perché riconsideri tutte le criticità alla luce dei principi indicati, in particolare valutando compiutamente la prova indiziaria e le deduzioni difensive rispetto al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Integra il reato di riciclaggio anche la condotta di monetizzazione/incasso di titoli di credito provenienti da delitto quando tale operazione sia idonea a rendere più difficile l'accertamento della provenienza illecita; la tracciabilità dell'operazione non esclude automaticamente la rilevanza ai fini del reato.

  • art. 640 cod. pen.

    Riferimento al reato presupposto (truffa) i cui proventi sarebbero stati materialmente oggetto di riciclaggio; la sentenza di merito ha ritenuto sussistente la provenienza delittuosa dagli atti di truffa contestati ai coimputati.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio di corrispondenza tra contestazione e sentenza: la Corte ricorda che l'integrazione descrittiva della fattispecie in sentenza è ammissibile purché gli elementi essenziali dell'accusa siano rimasti noti e la difesa abbia avuto la possibilità di esercitare il contraddittorio; non si configura violazione quando l'arricchimento factuale era prevedibile e già emerso nel corso del processo.

  • art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    In cassazione il ricorso deve indicare specificamente i vizi e motivare il confronto critico con le argomentazioni del giudice di merito; la mera riproduzione del motivo d'appello rende il ricorso inammissibile.

  • art. 533 comma 1 cod. proc. pen.

    Il giudice deve essere convinto della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte di legittimità ha ritenuto che la motivazione d'appello non avesse adeguatamente dimostrato tale grado di certezza rispetto all'elemento soggettivo del riciclaggio.

  • art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Consente la censura per motivazione carente: tuttavia la Corte osserva che non è necessario confutare espressamente ogni deduzione difensiva se la motivazione complessiva esclude ragionevolmente le tesi contrarie; nel caso di specie però la valutazione è risultata insufficiente rispetto al requisito dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di riciclaggio non è necessario che le operazioni siano non tracciabili: rileva l'idoneità dell'operazione a rendere più difficile l'accertamento della provenienza illecita.
  • La prova del dolo nel riciclaggio richiede una motivazione che superi il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; indizi generici (serialità di operazioni, uso di copie di documenti, dimensioni dell'ufficio) da soli non sono sufficienti se non collegati causalmente e confutando espressamente le spiegazioni di segno contrario.
  • In sede di appello il giudice può integrare la ricostruzione fattuale rispetto al primo grado, purché l'imputato abbia avuto la possibilità di difendersi sugli elementi essenziali; eventuali dettagli aggiuntivi non violano l'art. 521 c.p.p. se prevedibili e già emersi nel processo.
  • In Cassazione il ricorso deve contenere censure specifiche e il confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito: la mera riproposizione dell'appello conduce a inammissibilità.
  • Il giudice deve valutare compiutamente la prova indiziaria nel suo insieme e dare conto, nella motivazione, della capacità degli elementi indiziari di escludere ragionevoli dubbi; in assenza di tale valutazione la sentenza può essere annullata con rinvio.

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