Sentenza del 26/11/2018 n. 4452 - Comm. Trib. Prov. Siracusa
Imposte in genere - Accertamento- Avviso di accertamento - Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi "Armonizzati e non armonizzati " -Obbligatorietà in entrambi i casi - Inosservanza - Conseguenze - Nullità - In generale- Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale determina la nullità dell’avviso di accertamento. La nullità opera sia per i tributi armonizzati sia per quelli non armonizzati e non è subordinata alla cosiddetta prova di resistenza, cioè alla dimostrazione preventiva di quali concrete ragioni difensive il contribuente avrebbe potuto far valere.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione del diritto di partecipazione al procedimento tributario, per omessa attivazione del contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’avviso di accertamento. Secondo la tesi accolta, tale obbligo vale sia per i tributi armonizzati sia per quelli non armonizzati, senza una distinzione procedimentale irragionevole tra le due categorie.
Norme richiamate
Art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
La norma è interpretata come fondamento del diritto del contribuente a partecipare al procedimento di accertamento mediante un contraddittorio preventivo, prima dell’adozione dell’atto impositivo.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 24823/2015
La pronuncia viene richiamata quale precedente sulla distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati; il principio esposto nella sentenza in esame supera tale distinzione attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata, riconoscendo il contraddittorio preventivo in entrambe le ipotesi.
Massime di principio
- Prima di emettere un avviso di accertamento, l’amministrazione deve consentire al contribuente di interloquire, quando il procedimento rientra nell’ambito del contraddittorio endoprocedimentale.
- Il diritto al contraddittorio è considerato una garanzia generale di partecipazione del contribuente e non dipende, in linea di principio, dalla natura armonizzata o non armonizzata del tributo.
- L’omissione del contraddittorio preventivo può comportare la nullità dell’avviso di accertamento.
- Secondo l’orientamento sintetizzato, il contribuente non deve necessariamente dimostrare, per ottenere la nullità, quale specifica difesa avrebbe presentato se fosse stato previamente ascoltato.
- In una controversia analoga occorre verificare la natura dell’atto, l’applicabilità della disciplina sul contraddittorio, l’eventuale mancata partecipazione del contribuente e la corretta deduzione tempestiva del vizio nel ricorso.
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