Cassazione Penale, Ordinanza n. 02534/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva revocato l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale e aveva disposto che la revoca operasse con effetto ex tunc. Nel ricorso si deduceva un vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la revoca e la sua retrodatazione non fossero adeguatamente giustificate. La decisione di merito aveva valorizzato il fatto che il soggetto, già condannato per reati di ricettazione e riciclaggio, era risultato coinvolto in un successivo procedimento per furto aggravato e riciclaggio, con applicazione della misura dell'obbligo di dimora, indice di perdurante attività illecita, ruolo apicale nel medesimo contesto criminoso, mancato adeguato percorso rieducativo e concreta pericolosità di reiterazione. Il ricorso censurava genericamente tali argomentazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate e reiterative di questioni già esaminate dal Tribunale di sorveglianza. Ha rilevato che il provvedimento impugnato era sorretto da una motivazione completa e coerente in ordine alla revoca dell'affidamento in prova, fondata sulla perdurante attività illecita del condannato, sulla mancata adesione al percorso rieducativo e sulla concreta pericolosità di reiterazione. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di affidamento in prova al servizio sociale, la revoca può essere sorretta dalla sopravvenuta emersione di condotte che dimostrino il mancato avvio o il fallimento del percorso rieducativo e la permanenza di una concreta pericolosità di reiterazione di reati della stessa indole.
- La valutazione del giudice di sorveglianza può fondarsi anche su un nuovo coinvolgimento del condannato in procedimenti per reati analoghi a quelli già oggetto di condanna, specialmente se tali elementi denotano continuità con il precedente contesto criminoso e un ruolo non marginale.
- La deduzione di un vizio di motivazione contro un provvedimento di revoca della misura alternativa è inammissibile quando si risolve in una contestazione generica o meramente reiterativa di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- La retrodatazione ex tunc della revoca della misura alternativa può essere giustificata quando le ragioni della revoca e la brevità del periodo trascorso in misura rendano coerente ritenere che i benefici non abbiano prodotto un effettivo consolidamento del percorso trattamentale.
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