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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 702/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza della Corte di Appello di Lecce che aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto di sospensione dell'esecutività del provvedimento di dissequestro (restituzione di somme). Contestavano l'applicazione, in via analogica o retroattiva, dell'art. 27, comma 3, d.lgs. 159/2011 (o comunque della disciplina vigente), sostenendo che per i procedimenti nei quali alla data del 13/10/2011 fosse già stata depositata la proposta di applicazione della misura di prevenzione (nel caso, 26/06/2011) dovesse applicarsi la previgente disciplina (legge 575/1965) che, a loro avviso, non consentirebbe il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'Appello che sospende l'esecutività della revoca del sequestro; denunciavano altresì violazione di norme (art. 3 ter l.575/1965, art. 4 l.1423/1956, art. 14 Preleggi) e vizio di motivazione relativo all'applicazione analogica dell'art. 27 d.lgs. 159/2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente applicato, ratione temporis, la disciplina previgente (art. 3 ter, comma 3, legge 575/1965) e che la normativa vigente (art. 27, comma 3, d.lgs. 159/2011) abbia trasfuso il contenuto della previgente norma. La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui non è consentito il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui la Corte d'Appello decide sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dell'esecutività della revoca del sequestro. Ha richiamato il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e la possibilità per il giudice che ha disposto la sospensione (anche la Corte d'Appello) di revocarla in qualsiasi momento. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Si segnala che il decreto di dissequestro del 04/08/2020 è stato poi annullato con rinvio da altra Sezione (sentenza n. 13630 del 17/02/2021).

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011, art. 27 comma 3

    La disposizione, nella parte relativa alla sospensione dell'esecutività della revoca del sequestro, è stata ritenuta trasfusa dalla previgente art. 3 ter, comma 3, legge 575/1965; la Corte ha affermato che la decisione della Corte d'Appello sulla sospensione non è soggetta a ricorso per cassazione

  • legge 575/1965, art. 3 ter comma 3

    I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2-ter e 3-bis, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati. Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.

    Norma autonoma e autosufficiente che consente la sospensione dell'esecutività della revoca del sequestro su istanza del P.M.; la legge non prevede un ricorso per cassazione contro il provvedimento di sospensione, ma affida al "giudice che procede" (anche la Corte d'Appello) il potere di revoca, il che impedisce la cassazione

  • legge 27/12/1956 n.1423, art. 4

    Richiamata nella disciplina delle impugnazioni previgenti; prevede regole sulle impugnazioni che escludono, in linea generale, l'effetto sospensivo del ricorso per cassazione, contribuendo alla valutazione che la sospensione dell'esecutività è un istituto eccezionale non destinato a essere impugnato con cassazione

  • art. 568 c.p.p. (principio di tassatività dei mezzi di impugnazione)

    Principio generale del processo penale applicabile anche alle procedure speciali: se la normativa speciale non prevede il ricorso per cassazione contro un determinato provvedimento, la cassazione è inammissibile

  • d.lgs. 159/2011, art. 117 comma 1 (disposizione transitoria)

    L'eccezione dei ricorrenti di illegittima retroattività è stata ritenuta manifestamente infondata: la Corte territoriale ha applicato ratione temporis la norma previgente e ha correttamente interpretato la transizione normativa

Massime di principio

  • Il provvedimento della Corte d'Appello che decide sulla richiesta del pubblico ministero di sospendere l'esecutività della revoca del sequestro in materia di misure di prevenzione non è soggetto a ricorso per cassazione; il rimedio va esperito nell'ambito delle facoltà riconosciute dal giudice che procede (es. revoca d'ufficio o su istanza).
  • Il giudice d'appello è dotato dei medesimi poteri cautelari del giudice di primo grado in materia di misure di prevenzione e può sospendere e revocare l'esecutività delle pronunce di revoca del sequestro.
  • Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione si applica anche alle procedure speciali: se la disciplina (previgente o vigente) non prevede espressamente la cassazione contro un certo provvedimento cautelare, la cassazione è inammissibile.
  • In presenza di una disciplina transitoria che ha trasfuso una disposizione previgente nella normativa vigente, l'applicazione ratione temporis della norma previgente può giustificare la decisione della Corte territoriale e rendere inammissibili le doglianze basate su presunta retroattività.
  • In situazioni analoghe è preferibile impugnare o chiedere rimedi nel perimetro delle procedure previste (es. istanza di revoca o istanze davanti alla stessa Corte d'Appello) piuttosto che proporre ricorso per cassazione quando la legge non lo prevede espressamente.

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