Cassazione Penale, Sentenza n. 47107/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna il diniego di scarcerazione. A seguito di un provvedimento di unificazione di pene disposto dalla Procura generale di Bari (22/12/2021) erano state ordinate l'esecuzione di due condanne, una per reato non ostativo e una per reato ostativo. La Corte d'appello, pur riconoscendo l'imputazione di un precedente periodo di detenzione alla seconda sentenza (cosicché la pena ostativa risultava interamente espiata), respingeva la richiesta di scarcerazione ritenendo che la pena residua da espiare (relativa all'altra condanna) superasse il limite previsto per la sospensione dell'esecuzione. Il ricorrente deduce violazione di legge perché, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2018, il limite massimo per fruire della sospensione dell'esecuzione previsto dall'art. 656, comma 5, c.p.p. è passato da tre a quattro anni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di scarcerazione e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. La Cassazione ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale 6/2/2018, n. 41, che ha esteso la soglia per l'applicabilità della procedura di sospensione dell'esecuzione da tre a quattro anni, e ha disposto che il giudice di merito rivaluti la richiesta di scarcerazione considerando il nuovo assetto normativo e tutte le circostanze di causa, compreso l'eventuale effetto retroattivo sul provvedimento di esecuzione.
Norme richiamate
art. 656, comma 5, codice di procedura penale
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Dispone la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, per condanne per reati non ostativi, quando il residuo non supera il limite previsto; la Corte Costituzionale n. 41/2018 ha modificato la soglia applicabile portandola da tre a quattro anni
Sentenza Corte Costituzionale 6 febbraio 2018, n. 41
Corte Costituzionale, sentenza n. 41 del 6/2/2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 656, comma 5, c.p.p. che indicava il limite in tre anni, elevando la soglia applicabile a quattro anni e quindi ampliando la possibilità di sospensione dell'esecuzione per condanne non ostative
art. 623 codice di procedura penale
Norma che disciplina gli effetti dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione; la Cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio affinché il giudice dell'esecuzione riesamini la richiesta alla luce del corretto quadro normativo
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2018 il limite per la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p. è di quattro anni; PM e giudici devono applicare il nuovo termine.
- Quando è pronunciata l'unificazione di pene che comprende sia condanne per reati ostativi sia per reati non ostativi, occorre verificare se, dopo imputazione di precedenti periodi di detenzione, permangono condanne ostative; la sospensione può riguardare solo la parte non ostativa e valutata rispetto al limite di quattro anni.
- Il giudice dell'esecuzione che decide sulla scarcerazione deve valutare complessivamente le circostanze del caso concreto e applicare il quadro normativo aggiornato, non limitarsi a un calcolo aritmetico della pena residua secondo parametri superati.
- La pronuncia costituzionale può incidere su procedure esecutive già avviate: il giudice può dover valutare se la nuova interpretazione comporta retrocessione della procedura e cessazione di efficacia, anche parziale, dell'ordine di esecuzione.
- La decisione finale sulla sospensione dell'esecuzione e sulle conseguenze pratiche (scarcerazione) richiede il coordinamento tra l'operato del pubblico ministero (che può disporre la sospensione) e la valutazione del giudice dell'esecuzione sulle condizioni concrete del detenuto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46973/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46975/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46976/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46979/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46981/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46983/2022 del 13/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →