Sentenza del 30/03/2017 n. 1768 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Erogazione economica del lavoratore in favore del datore - Assoggettabilità - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che la non imponibilità non può essere riconosciuta senza un accertamento concreto della causa dell'erogazione e della sua funzione economica. Se la somma è collegata al rapporto di lavoro, sostituisce redditi o risarcisce la perdita di redditi futuri successivi alla cessazione del rapporto, essa è soggetta a IRPEF. Il testo non specifica l'esito processuale concreto né quale parte abbia formalmente prevalso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettabilità a IRPEF di una somma erogata dal datore di lavoro al lavoratore. Per escludere la tassazione, occorre dimostrare che l'erogazione non abbia causa nel rapporto di lavoro e che, interpretando la concreta volontà delle parti, essa non costituisca sostituzione di redditi né risarcimento di un danno rappresentato dalla perdita di redditi futuri, riferiti a un periodo successivo alla cessazione o interruzione del rapporto.
Norme richiamate
IRPEF
Le somme percepite dal lavoratore sono imponibili quando trovano causa nel rapporto di lavoro oppure sostituiscono redditi o risarciscono la perdita di redditi futuri.
Cassazione, sentenza n. 25080/2015
È richiamato il principio secondo cui la natura imponibile o non imponibile dell'erogazione dipende dalla sua causa concreta e dalla funzione effettivamente svolta, non dalla sola qualificazione formale attribuita dalle parti.
Massime di principio
- Per stabilire se una somma corrisposta dal datore di lavoro sia imponibile, occorre esaminare la causa concreta dell'erogazione e il suo collegamento con il rapporto di lavoro.
- La denominazione formale della somma non è decisiva: conta la funzione economica effettivamente svolta.
- Una somma è normalmente imponibile se sostituisce redditi di lavoro o compensa la perdita di redditi futuri derivante dalla cessazione o interruzione del rapporto.
- L'esclusione da IRPEF richiede la prova positiva che l'erogazione non dipenda dal rapporto di lavoro e non abbia natura sostitutiva o risarcitoria di redditi futuri.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra risarcimento di un danno emergente, potenzialmente non imponibile, e risarcimento del lucro cessante o di redditi perduti, normalmente imponibile.
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