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Sentenza

Sentenza del 30/03/2017 n. 1768 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Erogazione economica del lavoratore in favore del datore - Assoggettabilità - Presupposti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è che la non imponibilità non può essere riconosciuta senza un accertamento concreto della causa dell'erogazione e della sua funzione economica. Se la somma è collegata al rapporto di lavoro, sostituisce redditi o risarcisce la perdita di redditi futuri successivi alla cessazione del rapporto, essa è soggetta a IRPEF. Il testo non specifica l'esito processuale concreto né quale parte abbia formalmente prevalso.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettabilità a IRPEF di una somma erogata dal datore di lavoro al lavoratore. Per escludere la tassazione, occorre dimostrare che l'erogazione non abbia causa nel rapporto di lavoro e che, interpretando la concreta volontà delle parti, essa non costituisca sostituzione di redditi né risarcimento di un danno rappresentato dalla perdita di redditi futuri, riferiti a un periodo successivo alla cessazione o interruzione del rapporto.

Norme richiamate

  • IRPEF

    Le somme percepite dal lavoratore sono imponibili quando trovano causa nel rapporto di lavoro oppure sostituiscono redditi o risarciscono la perdita di redditi futuri.

  • Cassazione, sentenza n. 25080/2015

    È richiamato il principio secondo cui la natura imponibile o non imponibile dell'erogazione dipende dalla sua causa concreta e dalla funzione effettivamente svolta, non dalla sola qualificazione formale attribuita dalle parti.

Massime di principio

  • Per stabilire se una somma corrisposta dal datore di lavoro sia imponibile, occorre esaminare la causa concreta dell'erogazione e il suo collegamento con il rapporto di lavoro.
  • La denominazione formale della somma non è decisiva: conta la funzione economica effettivamente svolta.
  • Una somma è normalmente imponibile se sostituisce redditi di lavoro o compensa la perdita di redditi futuri derivante dalla cessazione o interruzione del rapporto.
  • L'esclusione da IRPEF richiede la prova positiva che l'erogazione non dipenda dal rapporto di lavoro e non abbia natura sostitutiva o risarcitoria di redditi futuri.
  • In situazioni analoghe è necessario distinguere tra risarcimento di un danno emergente, potenzialmente non imponibile, e risarcimento del lucro cessante o di redditi perduti, normalmente imponibile.

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