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Sentenza

Sentenza n. 1088/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’esecuzione della Sentenza n. 447/2024 – R.G. n. 1172/2023 – pubblicata il 28/06/2024, emessa dal Tribunale di Siena, Sez. lavoro;

Giustizia amministrativa202501454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale di € 500,00 tramite la carta del docente per gli anni scolastici 2018/19-2023/24, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuale di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e a ricevere gli accrediti relativi agli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre agli interessi legali. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero presso la sede reale e l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Dagli atti non risultava l'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, accogliendolo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Siena entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e i relativi importi per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, presentata dopo l'inutile decorso del termine assegnato al Ministero, agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto ammissibile dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata quale fondamento del beneficio economico annuale di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, individuando gli adempimenti necessari per assicurare l'integrale attuazione del comando giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionando il suo intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
  • Il commissario ad acta, una volta attivato, può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato e di provvedere al pagamento delle somme ancora dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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