Sentenza n. 62/2026 - Cagliari, Sezione 1
in punto OTTEMPERANZA alla sentenza n. 317/2025, pubblicata l'11.4.2025, RGN 1043/2024, emessa dal TAR per la Sardegna, Sezione I, notificata il 14.4.2025 (solo spese legali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 317/2025 nella parte relativa alla rifusione delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 317/2025, notificata all’amministrazione il 14 aprile 2025, che aveva liquidato in suo favore euro 250,00 per spese di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. L’amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza, la richiesta di pagamento e la successiva ordinanza collegiale n. 1005/2025, con cui le era stato assegnato un termine perentorio di trenta giorni per adempiere, non si è costituita e non ha fornito prova del pagamento. Il ricorrente ha quindi dedotto il perdurante inadempimento del giudicato e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo incontestato il perdurante inadempimento dell’ASL, che non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento neppure dopo l’ordinanza collegiale. Ha rilevato il decorso sia del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza sia del termine decorrente dalla richiesta di pagamento, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito. Ha ordinato all’ASL di eseguire il giudicato e di corrispondere al ricorrente, entro quindici giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la somma liquidata a titolo di spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Ha nominato sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore generale dell’Assessorato regionale alla sanità quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di quindici giorni dall’invito scritto dell’interessato. Il commissario dovrà, se necessario, predisporre lo stanziamento, impegnare, liquidare, ordinare e pagare la spesa; l’insufficienza dei fondi di bilancio o della cassa non costituisce impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Il compenso del commissario è stato liquidato in euro 1.000,00, a carico dell’ASL qualora il suo intervento si renda necessario. L’ASL è stata inoltre condannata a rifondere euro 200,00 per le spese del giudizio di ottemperanza, oltre accessori e contributo unificato ove versato. In ragione della reiterata e ingiustificata inerzia, anche successiva all’ordinanza istruttoria, il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito
Il giudice ha ritenuto ampiamente decorsi sia il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza sia il termine decorrente dalla richiesta di pagamento delle somme dovute, sicché l’amministrazione non poteva giustificare l’inerzia.
art. 112 c.p.a.
La pronuncia è resa nell’ambito del giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza; il riferimento normativo non è espressamente riportato nel testo, ma la decisione applica la disciplina dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento delle spese di lite liquidate da una sentenza, la mancata costituzione dell’amministrazione e l’assenza di prova dell’avvenuto pagamento rendono incontestato l’inadempimento allegato dal creditore, ove siano decorsi i termini previsti per l’adempimento.
- L’amministrazione destinataria di un giudicato di condanna al pagamento deve eseguire spontaneamente la statuizione entro i termini applicabili; il protrarsi dell’inerzia consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare il pagamento entro un termine perentorio e di nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all’esecuzione del giudicato di pagamento; l’organo incaricato deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile l’adempimento.
- La reiterata e ingiustificata inerzia dell’amministrazione nell’eseguire un giudicato, anche dopo uno specifico ordine giudiziale di adempimento, può giustificare la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
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