Cassazione Penale, Sentenza n. 24135/2025 del 01/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che ha respinto l'affidamento in prova al servizio sociale e ammesso la misura domiciliare. Si censura la nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale (violazione degli artt. 170 e 179 c.p.p.), in particolare per la mancata prova della ricezione dell'avviso di deposito (mancanza della cartolina attestante la ricezione della seconda raccomandata). Si lamenta inoltre carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p.) nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità nonostante l'assenza della prova della ricezione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la notificazione fosse stata eseguita secondo la procedura di deposito dopo inutili ricerche all'indirizzo dichiarato; l'ufficiale giudiziario attestò il deposito e l'invio della comunicazione di avvenuto deposito. Pur mancando la cartolina della seconda raccomandata, risultava che la difesa aveva depositato il 27/11/2024 una memoria e un'istanza di rinvio per legittimo impedimento, allegando documentazione sanitaria, e che in udienza la difesa aveva reiterato la richiesta di rinvio: tali atti dimostravano che la ricorrente era venuta a conoscenza dell'udienza e aveva chiesto di parteciparvi. La Corte ha ritenuto che la dedotta nullità sia stata sollevata tardivamente e che non risulti un pregiudizio derivante dall'asserita viziosità della notificazione. Ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ricorribilità per vizi di forma e inosservanza di norme processuali a pena di nullità; invocata dalla ricorrente per denunciare la nullità della notificazione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivazione insufficiente, contraddittoria o illogica come motivo di ricorso; la censura è stata respinta perché la motivazione del Tribunale è ritenuta congrua alla luce degli atti che dimostravano la conoscenza dell'udienza.
artt. 170 e 179 cod. proc. pen.
Norme riguardanti l'intervento dell'interessato e le formalità della notificazione nelle procedure camerali; la ricorrente invocava tali norme per sostenere la nullità della notifica, ma la Corte ha ritenuto che la prova documentale e il comportamento processuale della difesa dimostrassero comunque la conoscenza dell'udienza.
Massime di principio
- La mancata produzione della cartolina di ritorno non determina automaticamente la nullità della notificazione se esistono altri elementi che dimostrano la conoscenza dell'atto da parte dell'interessato (es. memorie, istanze o comportamenti processuali posteriori che dimostrino consapevolezza dell'udienza).
- Per contestare efficacemente una notificazione per deposito è opportuno provare concretamente la mancata ricezione (es. dichiarazioni, attestazioni ufficiali, verifica delle spedizioni) e sollevare l'eccezione tempestivamente, prima che il comportamento della difesa dimostri conoscenza dell'atto.
- La corte valuta non solo la regolarità formale della notificazione ma anche l'eventuale pregiudizio sostanziale: un vizio formale non rileva se non è dimostrato che abbia influito sulle garanzie difensive.
- È consigliabile, in caso di contestazione della notifica, depositare tempestivamente memorie e richieste di rinvio specificando la mancata ricezione e allegando ogni elemento probatorio utile (ricevute, attestazioni postali, dichiarazioni sostitutive) prima dell'udienza.
- Il comportamento processuale della difesa (ad es. richiesta di partecipare o istanze conseguenti alla ricezione di informazioni sull'udienza) può essere interpretato come prova indiretta della conoscenza dell'udienza e quindi escludere la nullità impugnata.
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