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Sentenza

Sentenza n. 1561/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 256/2024 del Tribunale di Ferrara, pubblicata in data 23.12.2024.

Giustizia amministrativa202600382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 256/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 256/2024 del Tribunale di Ferrara, pubblicata il 23 dicembre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria l'8 luglio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni l'Amministrazione era rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la persistente inottemperanza e ordinando al Ministero e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire le statuizioni della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza del ricorrente, è nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, o un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, che dovrà provvedere nei successivi 60 giorni. Il Ministero è condannato a pagare euro 1.200, oltre spese generali e oneri accessori, nonché a restituire il contributo unificato; le spese sono distratte a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto, ivi comprese le spese legali liquidate nel presente giudizio.

    In presenza dell'inadempimento a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza ordina all'Amministrazione di eseguire le statuizioni definitive, tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto, e può predisporre l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Accertata la persistente inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguirne le statuizioni entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Per assicurare l'effettività del giudicato, il giudice può nominare fin dalla decisione un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza di parte qualora l'Amministrazione non adempia entro il termine stabilito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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