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Sentenza

Sentenza n. 151/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 25 luglio 2024 n. 246.

Giustizia amministrativa202501261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 25 luglio 2024 n. 246, relativa all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 25 luglio 2024 n. 246, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per il valore corrispondente all'annualità scolastica 2022/2023. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti all'annualità scolastica oggetto del giudizio. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con termine di ulteriori 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere inutilmente decorso prima di poter procedere all'esecuzione coattiva nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non dà esecuzione a una sentenza esecutiva e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, è inutilmente decorso, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni nel merito da parte dell'amministrazione, unitamente alla persistente mancata esecuzione del titolo giudiziale, giustifica l'adozione di un ordine specifico rivolto all'amministrazione per la realizzazione dell'utilità riconosciuta dal giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'ulteriore inottemperanza dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, e individuando nell'organo commissariale il soggetto tenuto a provvedere in sostituzione dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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