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Sentenza

Sentenza n. 1499/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza n. 364 del 10dicembre 2025, recante ordine di “rimozione, con la massima urgenza, di rifiuti speciali pericolosi depositati presso una strada sterrata, in territorio comunale, costeggiante il fiume Sarno, nonché lo smaltimento/recupero degli stessi nei modi di legge, comunicandone il compimento” e di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso o conseguente al suindicato atto sindacale.

Giustizia amministrativa202600814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento urgente di rifiuti speciali pericolosi abbandonati lungo una strada sterrata costeggiante il fiume Sarno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (consorzio di bonifica)

La controversia

Il consorzio ha impugnato l'ordinanza con cui la commissione straordinaria del Comune di Poggiomarino, richiamando gli artt. 54 d.lgs. 267/2000 e 192 d.lgs. 152/2006, gli aveva ordinato, unitamente all'Ufficio del genio civile di Salerno, di rimuovere e smaltire rifiuti speciali abbandonati da ignoti su un'area ritenuta appartenente al demanio pubblico statale e affidata alla gestione del consorzio. Sono stati dedotti: incompetenza, poiché i consorzi di bonifica sarebbero responsabili soltanto della manutenzione delle opere e degli alvei nei limiti delle funzioni di bonifica e irrigazione, mentre la rimozione dei rifiuti competerebbe al Comune o alla Regione; violazione dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, per mancato accertamento della disponibilità del suolo e dell'imputabilità dell'abbandono al consorzio almeno a titolo di dolo o colpa; violazione dell'art. 54 d.lgs. 267/2000, per inesistenza dei presupposti di contingibilità, urgenza ed emergenza necessari per l'adozione di un'ordinanza extra ordinem; violazione delle garanzie partecipative per omissione dell'avviso di avvio del procedimento. È stata inoltre rilevata l'ambiguità dell'ordinanza, che richiamava contestualmente due poteri amministrativi diversi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza. Il giudice ha rilevato anzitutto che il Comune non aveva chiarito se intendesse esercitare il potere extra ordinem ex art. 54 d.lgs. 267/2000 oppure il potere ordinario previsto dall'art. 192 d.lgs. 152/2006: si tratta di poteri diversi, poiché il primo presuppone una situazione di emergenza non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, mentre il secondo costituisce lo strumento ordinario per assicurare la rimozione dei rifiuti abbandonati. In ogni caso, nessuno dei due regimi risultava applicabile. Mancava la dimostrazione, e persino l'affermazione, di una situazione di emergenza e pericolo tale da rendere indispensabile l'ordinanza contingibile e urgente. Quanto all'art. 192, il Comune non aveva svolto alcuna indagine per individuare l'autore dell'abbandono, soggetto prioritariamente obbligato alla rimozione e allo smaltimento, né aveva accertato la disponibilità del suolo in capo al consorzio e l'imputabilità dell'abbandono a quest'ultimo almeno a titolo di dolo o colpa. L'omissione dell'avviso di avvio del procedimento aveva inoltre impedito l'accertamento in contraddittorio della responsabilità. Le spese sono state compensate, in considerazione della natura pubblica delle parti e della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    Il potere sindacale richiede una situazione di emergenza e pericolo non fronteggiabile mediante gli strumenti ordinari dell'ordinamento; in assenza di tali presupposti non può essere esercitato.

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    L'ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati richiede l'individuazione del responsabile dell'abbandono e, per il proprietario o titolare di altro diritto di godimento sul suolo, l'accertamento in contraddittorio dell'imputabilità dell'abbandono almeno a titolo di dolo o colpa.

  • art. 47 c.p.a.

    La questione di competenza territoriale è stata definita con ordinanza presidenziale, che ha individuato nella sede di Napoli del TAR Campania il giudice competente.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti.

  • D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

    È richiamato dal ricorrente in relazione al trasferimento alla Regione della competenza sulla gestione del demanio idrico; il giudice non fonda espressamente su tale profilo la decisione.

Massime di principio

  • Le ordinanze sindacali adottate ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 267/2000 e gli ordini di rimozione dei rifiuti previsti dall'art. 192 d.lgs. 152/2006 costituiscono esercizio di poteri diversi: il primo è extra ordinem e presuppone emergenza e pericolo non fronteggiabili con gli strumenti ordinari, mentre il secondo è lo strumento ordinario per contrastare l'abbandono dei rifiuti.
  • Un'ordinanza che richiami contestualmente l'art. 54 d.lgs. 267/2000 e l'art. 192 d.lgs. 152/2006 deve comunque risultare sorretta dai presupposti del potere effettivamente esercitato; l'ambiguità del fondamento giuridico non consente di prescindere dall'accertamento dei presupposti propri di ciascun potere.
  • Il proprietario o titolare di altro diritto di godimento dell'area non può essere destinatario dell'ordine di rimozione ex art. 192 d.lgs. 152/2006 senza l'accertamento della disponibilità del suolo e dell'imputabilità dell'abbandono almeno a titolo di dolo o colpa.
  • Prima di imporre al proprietario o al titolare di un diritto di godimento l'obbligo di rimuovere rifiuti abbandonati, l'amministrazione deve svolgere un'indagine sull'autore dell'abbandono e instaurare un contraddittorio sull'eventuale responsabilità del destinatario; l'omissione dell'avviso di avvio del procedimento impedisce tale accertamento e vizia l'ordine.
  • La mera gestione o manutenzione di opere di bonifica e di alvei non dimostra, di per sé, la disponibilità giuridica del suolo né fonda automaticamente la responsabilità del consorzio di bonifica per i rifiuti abbandonati sull'area.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiOrdinanze contingibili e urgentiPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaIncompetenza

Testo integrale

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