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Sentenza

Sentenza n. 967/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale, motivata dall’inammissibilità dell’attività di allevamento di ovini e caprini quale attività stagionale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso era diretto contro la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale, disposta sul rilievo che la mansione di allevatore e operaio specializzato degli allevamenti di ovini e caprini non rientrerebbe tra le attività stagionali previste dal d.P.R. n. 1525 del 1963 o dalla contrattazione collettiva di settore. Il ricorrente aveva dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. La Prefettura aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione all’Ispettorato del lavoro, indicato come amministrazione autrice dell’atto, oltre a contestarne il merito. Tuttavia, nel corso del giudizio, il soggetto formalmente indicato come ricorrente aveva dichiarato di non avere presentato le istanze amministrative, di non avere conferito il mandato difensivo e di non avere sottoscritto la procura alle liti, disconoscendo la firma apposta sulla procura. Il difensore aveva preso atto di tale dichiarazione, qualificandola come revoca del mandato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare né l’eccezione relativa alla mancata notificazione all’Ispettorato del lavoro né le censure rivolte contro la revoca del nulla osta. La procura speciale alle liti costituisce, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., requisito di ammissibilità e deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Il disconoscimento espresso della procura da parte del soggetto formalmente indicato come ricorrente ha escluso la riconducibilità dell’atto alla sua volontà, determinando l’inesistenza giuridica o comunque la radicale invalidità della procura e il difetto originario del rapporto di rappresentanza processuale. Tale vizio non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva, non essendo applicabile al processo amministrativo l’art. 182 c.p.c. La carenza è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a. e ha carattere pregiudiziale e assorbente. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione degli atti all’Ordine degli avvocati di Salerno. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda e dei possibili profili di illiceità non imputabili al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    la procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere al momento della sua proposizione

    La procura speciale è requisito genetico del rapporto processuale; la sua mancanza impedisce di ricollegare l’atto introduttivo alla parte rappresentata.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio

    Il difetto di valida procura può essere rilevato d’ufficio dal giudice in quanto vizio originario dell’instaurazione del processo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    come comunicato in udienza

    La questione decisiva di inammissibilità è stata sottoposta al contraddittorio delle parti prima della decisione.

  • art. 182 c.p.c.

    non consente l’applicazione dell’art. 182 c.p.c., né la rinnovazione o regolarizzazione della procura in un momento successivo alla proposizione del ricorso

    La disciplina del processo amministrativo è ritenuta completa e non permette di sanare successivamente l’inesistenza o la radicale invalidità della procura speciale.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

Massime di principio

  • La procura speciale alle liti è requisito genetico del rapporto processuale amministrativo e deve esistere al momento della proposizione del ricorso; la sua mancanza impedisce l’instaurazione del rapporto processuale e determina l’inammissibilità del ricorso.
  • Quando la parte formalmente indicata come ricorrente disconosce espressamente di avere conferito la procura e la sottoscrizione, tale dichiarazione, se univoca e riscontrata dagli atti, esclude la riconducibilità dell’atto introduttivo alla volontà della parte e determina l’inesistenza giuridica o la radicale invalidità della procura.
  • L’inesistenza o radicale invalidità originaria della procura speciale non è sanabile mediante rinnovazione, regolarizzazione successiva o applicazione dell’art. 182 c.p.c., poiché la disciplina del processo amministrativo non consente di costituire ex post il rapporto di rappresentanza processuale.
  • Il difetto originario di valida procura è rilevabile d’ufficio e, in quanto questione pregiudiziale attinente all’esistenza stessa del processo, deve essere esaminato prima delle altre eccezioni e dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereAbuso del diritto e del processo

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