Ordinanza n. 112/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania n. 452/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl CGARS ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora. I pregiudizi allegati, considerato anche l'oggetto sostanziale della controversia, non sono stati ritenuti gravi e irreparabili, poiché in massima parte eventualmente ristorabili mediante risarcimento. La sentenza di primo grado non è stata definita nel merito nella presente fase cautelare. Le spese della fase incidentale sono state compensate tra le parti costituite.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha proposto appello chiedendo la riforma, previa sospensione cautelare, della sentenza semplificata del TAR Sicilia n. 452/2026. Nella fase cautelare ha dedotto che, nelle more della decisione sull'appello, avrebbe subito pregiudizi economici e lesioni della propria onorabilità e del proprio prestigio professionale.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare proposta in appello è stata esaminata secondo la disciplina dell'appello cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, il periculum in mora manca quando i pregiudizi allegati, anche se di natura economica o riferiti all'onorabilità e al prestigio professionale, non presentano carattere di gravità e irreparabilità perché sono in massima parte suscettibili di ristoro risarcitorio.
- La mera prospettazione di un danno economico o reputazionale non impone la sospensione cautelare della sentenza impugnata: il ricorrente deve dimostrare un pregiudizio concreto, grave e irreparabile, valutato anche in relazione all'oggetto sostanziale della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 837/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 839/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 150/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 151/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 152/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 180/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →