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Ordinanza

Ordinanza n. 112/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania n. 452/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il CGARS ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora. I pregiudizi allegati, considerato anche l'oggetto sostanziale della controversia, non sono stati ritenuti gravi e irreparabili, poiché in massima parte eventualmente ristorabili mediante risarcimento. La sentenza di primo grado non è stata definita nel merito nella presente fase cautelare. Le spese della fase incidentale sono state compensate tra le parti costituite.

CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha proposto appello chiedendo la riforma, previa sospensione cautelare, della sentenza semplificata del TAR Sicilia n. 452/2026. Nella fase cautelare ha dedotto che, nelle more della decisione sull'appello, avrebbe subito pregiudizi economici e lesioni della propria onorabilità e del proprio prestigio professionale.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare proposta in appello è stata esaminata secondo la disciplina dell'appello cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, il periculum in mora manca quando i pregiudizi allegati, anche se di natura economica o riferiti all'onorabilità e al prestigio professionale, non presentano carattere di gravità e irreparabilità perché sono in massima parte suscettibili di ristoro risarcitorio.
  • La mera prospettazione di un danno economico o reputazionale non impone la sospensione cautelare della sentenza impugnata: il ricorrente deve dimostrare un pregiudizio concreto, grave e irreparabile, valutato anche in relazione all'oggetto sostanziale della controversia.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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