Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 141/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 22330/2025, di reiezione del ricorso contro la decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico e dalla relativa autorizzazione commerciale, con ordine di cessazione dell'attività e rimozione del banco mobile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 9 aprile 2024. Tale determinazione disponeva la decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico mediante banco mobile, la decadenza dalla relativa autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti non alimentari, nonché la cessazione dell'attività e la rimozione del banco dal settimo giorno successivo alla notificazione. Il testo dell'ordinanza cautelare non specifica i singoli motivi d'appello, limitandosi a rilevare che gli argomenti dedotti meritano adeguato approfondimento nella fase di merito. L'appellante ha inoltre dedotto un pregiudizio grave e immediato, poiché l'attività costituisce la sua sola fonte di sostentamento e reddito.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nei limiti propri della cognizione cautelare, ha ritenuto che i motivi d'appello presentino profili meritevoli di approfondimento nel giudizio di merito. Ha ravvisato il periculum in mora nella perdita immediata dell'unica fonte di sostentamento e reddito dell'appellante. Per evitare il grave pregiudizio, ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'esecutività della sentenza del TAR. La sospensione non autorizza tuttavia un esercizio dell'attività o un'occupazione di suolo pubblico in misura superiore a quella originariamente autorizzata. È stata fissata l'udienza pubblica per la discussione del merito al 5 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere concessa quando i motivi d'appello appaiano meritevoli di adeguato approfondimento nel giudizio di merito e ricorra un pregiudizio grave e immediato.
  • Il periculum in mora può essere ravvisato nella perdita immediata dell'unica fonte di sostentamento e di reddito derivante dall'attività oggetto del provvedimento amministrativo impugnato.
  • La sospensione cautelare della sentenza non può produrre effetti ampliativi rispetto al titolo amministrativo originario: l'attività e l'occupazione di suolo pubblico possono proseguire soltanto nei limiti originariamente autorizzati.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaOccupazione di suolo pubblicoTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.