Cassazione Penale, Sentenza n. 17571/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione della sentenza di condanna per il delitto di duplice omicidio di Vincenzo Maisto e Italo Venosa (15 dicembre 1992). Il ricorrente deduceva un vizio di motivazione e violazione degli artt. 630, lett. c), 631 e 634 c.p.p., sostenendo che fosse emersa una prova nuova consistente nella ritrattazione o nell'espressione di dubbi della teste oculare chiave dell'accusa (indicata nel testo come la Maisto), dopo l'ascolto di una conversazione con uno zio; tale novum sarebbe, secondo il ricorrente, idoneo ad infrangere il giudicato perché le altre prove sarebbero state prevalentemente indirette. Il difensore lamentava altresi che la Corte distrettuale avesse sostanzialmente riproposto le ragioni della sentenza di condanna senza adeguato contraddittorio
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e respinto. La Corte ha ritenuto che la ritrattazione della teste non fosse, di per se, una prova nuova capace di scardinare il giudicato, in assenza di elementi specifici che avvalorino la falsità della prima deposizione e spieghino il motivo del revirement. La Corte ha inoltre valutato negativamente il ritardo temporale (oltre venti anni) e l'incertezza sulla provenienza e sul contenuto della registrazione che aveva stimolato la ritrattazione. Ha avuto rilievo anche la sussistenza di altri elementi a carico del ricorrente, quali la latitanza immediata dopo il duplice omicidio e le dichiarazioni dei coimputati e dei collaboratori di giustizia; il novum è stato quindi ritenuto non decisivo in senso prosciogliente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen., lett. c)
Regola i presupposti per la revisione basata su prova nuova; il giudice, nella fase di ammissibilita, deve valutare se la prova nuova, data per vera, sarebbe in grado di travolgere il giudicato, ma la ritrattazione da sola non costituisce automaticamente prova nuova rilevante se non supportata da elementi che ne attestino l'attendibilita e dimostrino la falsita della prima deposizione
Prevede che l'istanza di revisione contenga elementi tali da condurre al proscioglimento ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p.; la Corte ha richiamato questo criterio per affermare che il novum deve avere capacità demolitoria rispetto alla condanna
Norma sul procedimento di revisione richiamata nel contesto di censura della motivazione; la valutazione dell'ammissibilita deve essere effettuata in modo concreto e realistico, collegata al caso concreto
art. 637, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'accoglimento della revisione comporta la revoca della sentenza e il proscioglimento; la Corte l'ha richiamata per sottolineare che l'istanza deve prospettare un risultato prosciogliente
art. 529, art. 530, art. 531 cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i casi di proscioglimento; la Corte ha usato questi articoli come parametro per valutare se il novum indicato dal ricorrente possa condurre a una pronuncia di proscioglimento
Menzi onata nel ricorso come strumento usato dal difensore per chiedere un riesame della teste; la Corte ha tenuto conto che la nuova dichiarazione era stata sollecitata tramite registrazione di incerta provenienza e che la mera ritrattazione richiesta ex art. 391-bis non basta se non corred ata da elementi di riscontro
Massime di principio
- La ritrattazione di un teste d'accusa non costituisce automaticamente prova nuova idonea alla revisione: occorrono elementi specifici e corroboranti che spieghino la falsita della prima deposizione e l'affidabilita della nuova dichiarazione
- Nel vaglio di ammissibilita della revisione il giudice deve effettuare una valutazione astratta ma ancorata al caso concreto, prognosticando se il novum, se ritenuto vero, sarebbe in grado di travolgere il giudicato alla luce di tutte le altre prove
- Il ritardo nell'emersione della prova nuova e l'incertezza circa la provenienza o il contenuto di registrazioni o documenti che sollecitano la ritrattazione costituiscono indici di inattendibilita che possono rendere inammissibile la revisione
- Il richiedente la revisione deve confrontarsi specificamente con gli altri elementi a carico (es. dichiarazioni di coimputati, collaboratori di giustizia, comportamenti come la latitanza) e dimostrare che il novum ha capacità demolitoria rispetto a tali elementi
- In fase di ammissibilita il giudice puo esaminare, dall'esterno e in via prognostica, la valenza probatoria del novum senza entrare nel merito nel contraddittorio, purché la valutazione sia realistica e motivata
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