Cassazione Civile, Ordinanza n. 16366/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2009-2011, assumendo di avere diritto alla riduzione del cuneo fiscale prevista dalla L. n. 296/2006 per i contributi e le somme deducibili per ogni lavoratore a tempo indeterminato. L’Amministrazione finanziaria aveva opposto silenzio-rifiuto. In primo grado la domanda era stata accolta; la CTR aveva poi confermato la decisione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 11 d.lgs. 446/1997, sostenendo che l’attività della società dovesse essere qualificata come concessione-traslativa con tariffa remuneratoria, tipica delle public utilities e quindi esclusa dal beneficio fiscale, perché operante in un mercato protetto e non concorrenziale. La società ha resistito con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso, perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata e non si confrontava con il rilievo sulla violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, in particolare degli artt. 1362 e ss. c.c., usati per interpretare i contratti ponte e il quadro regionale di riferimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che era incentrata sull’interpretazione dei rapporti contrattuali e della disciplina regionale applicabile nel periodo d’imposta, né con il relativo onere probatorio. La Corte ha richiamato il principio per cui il contratto di servizio, se conforme allo schema legale degli artt. 18 e 19 d.lgs. n. 422/1997, va qualificato come appalto di pubblici servizi; la concessione di servizi ricorre invece solo se l’amministrazione trasferisce al concessionario un rischio di gestione completo o comunque significativo. Poiché spetta all’Amministrazione dimostrare che il rapporto si discosta dallo schema tipico, il ricorso, limitato a riproporre in astratto la distinzione tra concessione traslativa e libero mercato senza misurarsi con i singoli contratti e con l’onere della prova, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato l’Agenzia alle spese e ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
La censura è stata formalmente prospettata come violazione di legge, ma è stata ritenuta inidonea perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 11 d.lgs. 446/1997
È la norma invocata per negare il diritto alla riduzione del cuneo fiscale; la Corte non entra nel merito applicativo, ma rileva l’inammissibilità del motivo perché non adeguatamente calato nella fattispecie concreta.
artt. 1362 e ss. c.c.
Richiamati dalla parte resistente per sostenere che la questione dipendesse dall’interpretazione dei contratti ponte e del quadro regionale; la Corte valorizza tale profilo nel ritenere che il ricorso non si sia confrontato con la ratio decidendi.
artt. 18 e 19 d.lgs. n. 422/1997
Il contratto di servizio disciplinato da tali norme, se conforme allo schema legale tipico, deve essere qualificato come appalto di pubblici servizi.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ne esclude l’applicazione in ragione della soccombenza di una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una questione astratta o generale.
- Quando la controversia dipende dalla qualificazione giuridica di un rapporto contrattuale, il motivo di ricorso deve misurarsi con il contenuto specifico dei contratti e con i criteri di interpretazione applicati dal giudice di merito.
- Il contratto di servizio disciplinato dagli artt. 18 e 19 d.lgs. n. 422/1997, se conforme allo schema legale tipico, va ricondotto all’appalto di pubblici servizi; la concessione di servizi richiede invece il trasferimento all’operatore di un rischio di gestione completo o almeno significativo.
- Se l’Amministrazione afferma che il rapporto concreto si discosta dallo schema tipico, grava su di essa l’onere di provare tale divergenza.
- La mera contrapposizione tra mercato protetto e mercato concorrenziale non basta, da sola, a fondare l’ammissibilità o la fondatezza del motivo se non è correlata alla fattispecie concreta e al percorso argomentativo della sentenza impugnata.
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