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Sentenza

Sentenza n. 1722/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento previa sospensione della delibera n. -OMISSIS-del -OMISSIS- comunicata in pari data, con cui il Presidente dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) dispone la sospensione del sig. -OMISSIS- per il periodo di un anno dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario;

Giustizia amministrativa202600236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera dell’OCF di sospensione cautelare per un anno dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la delibera con cui l’OCF lo aveva sospeso per un anno dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario, ai sensi dell’art. 7-septies, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 e dell’art. 181, comma 2, del Regolamento intermediari Consob. La sospensione era stata adottata perché il ricorrente aveva assunto la qualità di imputato per i reati di accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica aggravata, in relazione all’accesso al sistema informatico relativo al conto corrente di clienti e alla disposizione di un bonifico di euro 13.000 in favore di una persona riconducibile al consulente. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, sostenendo che l’OCF avrebbe valutato in modo generico e astratto la vicenda senza considerare le circostanze specifiche illustrate nella memoria difensiva: l’unicità dell’episodio in una lunga carriera, la natura personale e non professionale del rapporto con i clienti, la natura controversa del pagamento, che sarebbe stato effettuato a garanzia della riparazione di vizi edilizi, e le modalità tecniche dell’operazione di home banking, che secondo la prospettazione difensiva sarebbe stata firmata digitalmente dalla cliente. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che tali elementi avrebbero dovuto condurre alla mancata applicazione della sospensione o, in subordine, alla riduzione della sua durata.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la frode informatica aggravata rientri tra i delitti contro il patrimonio contemplati dall’art. 7-septies, comma 2, lett. b), del TUF e costituisca quindi presupposto legale per l’esercizio del potere cautelare. La sospensione non ha natura sanzionatoria né costituisce anticipazione dell’esito del procedimento penale, ma mira a preservare la fiducia dei risparmiatori e il regolare funzionamento del mercato finanziario dal rischio di allarme sociale derivante dal coinvolgimento del consulente in gravi vicende penali. Il potere dell’OCF è ampiamente discrezionale e il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di palese e macroscopica illegittimità, incluso il difetto di motivazione. Nel caso concreto, la delibera ha esaminato in modo sufficiente la condotta contestata, evidenziando l’accesso non autorizzato al sistema informatico relativo al conto di clienti, l’utilizzo dei codici di accesso per disporre il bonifico di euro 13.000 in favore di un soggetto riconducibile al consulente e l’aggravante della produzione di un trasferimento di denaro. Le circostanze dedotte dal ricorrente attengono all’accertamento della responsabilità penale e possono essere valutate dal giudice ordinario penale, ma non escludono, nel giudizio amministrativo, la legittimità della misura cautelare fondata sullo status di imputato e sulla natura della vicenda. È stata ritenuta adeguata anche la motivazione relativa alla durata massima di un anno, avendo l’OCF escluso la presenza di elementi idonei a mitigare lo strepitus fori. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.500, oltre accessori, in favore dell’OCF; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della CONSOB, non costituita.

Norme richiamate

  • art. 7-septies, comma 2, d.lgs. n. 58/1998

    Attribuisce il potere di adottare provvedimenti cautelari, tra cui la sospensione dall’esercizio dell’attività, nei confronti del consulente finanziario che si trovi nelle condizioni previste dalla norma, comprese quelle collegate all’imputazione per determinati delitti.

  • art. 181, comma 2, Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018

    Ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’articolo 7-septies, comma 2, del Testo Unico, l’Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all’albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d’imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell’idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario

    Impone all’OCF di valutare il titolo del reato e l’idoneità concreta delle circostanze a pregiudicare gli interessi propri dell’attività di consulente finanziario; nel caso esaminato il giudice ha ritenuto assolto tale obbligo.

  • art. 640-ter c.p.

    La frode informatica aggravata contestata al ricorrente è stata qualificata come delitto contro il patrimonio e considerata rientrante tra i reati che consentono l’adozione della misura cautelare.

  • art. 615-ter c.p.

    Reato contestato insieme alla frode informatica; il ricorrente ne aveva contestato la rilevanza, ma il TAR ha ritenuto comunque decisivo il distinto titolo di frode informatica aggravata.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per l’incidente cautelare, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario prevista dall’art. 7-septies, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 ha natura cautelare e non sanzionatoria: essa mira a prevenire il rischio che il coinvolgimento del professionista in gravi vicende penali comprometta la fiducia dei risparmiatori e il regolare funzionamento del mercato finanziario, senza anticipare l’accertamento della responsabilità penale.
  • L’adozione della sospensione cautelare non richiede la previa definizione del procedimento penale né l’accertamento definitivo della responsabilità dell’interessato, poiché il presupposto cautelare è costituito dallo status di imputato per uno dei delitti contemplati dalla legge e dalla valutazione dell’idoneità della vicenda a pregiudicare gli specifici interessi connessi all’attività di consulente finanziario.
  • Nell’esercizio del potere cautelare, l’autorità di vigilanza deve considerare il titolo del reato e le concrete modalità della condotta contestata, verificandone l’idoneità a pregiudicare gli interessi tutelati; è sufficiente una motivazione che dia conto di tali elementi e del rischio per la fiducia del pubblico degli investitori.
  • La valutazione dell’autorità di vigilanza sulla necessità e sulla durata della sospensione è ampiamente discrezionale e può essere censurata dal giudice amministrativo solo in presenza di profili di palese e macroscopica illegittimità, compreso un difetto motivazionale effettivo.
  • Le circostanze difensive dirette a dimostrare l’insussistenza del fatto o la non responsabilità dell’interessato appartengono principalmente all’accertamento penale e non impongono, di per sé, l’annullamento della misura cautelare amministrativa quando l’autorità abbia motivatamente valorizzato il titolo dell’imputazione e le modalità della condotta ai fini della tutela del mercato.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarie
RamiAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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