Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16813/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte processuale)

La controversia

Un soggetto che aveva partecipato al giudizio di cassazione con controricorso e ricorso incidentale ha presentato istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 29888/2019, deducendo che il proprio nominativo non era stato riportato nell'epigrafe del provvedimento, nonostante fosse incluso nell'elenco dei ricorrenti incidentali. La vicenda processuale ha riguardato anche il rispetto delle formalità di notifica dell'istanza ex art. 288, comma 3, c.p.c., poiché la richiesta era stata presentata a distanza di oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza. Dopo una prima ordinanza interlocutoria che imponeva la notifica alle altre parti, l'istante ha effettuato le notifiche prescritte, anche con modalità ex art. 150 c.p.c. previa autorizzazione. La Corte ha quindi verificato il contenuto della sentenza e degli atti del giudizio originario, accertando che il nominativo del richiedente figurava effettivamente tra i ricorrenti incidentali ma era stato omesso dall'intestazione della decisione.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza nei limiti dell'errore materiale accertato e ha disposto la correzione della sentenza n. 29888/2019, ordinando l'inserimento del nominativo del richiedente tra i ricorrenti incidentali difesi dall'Avv. Marco Tortorella, nell'elenco dell'epigrafe, in una posizione specificamente individuata tra altri nominativi. La Corte ha escluso ogni ulteriore integrazione o modifica di merito. Non ha provveduto sulle spese, richiamando il principio secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 288, comma 3, c.p.c.

    quando sia decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'istanza di correzione deve essere notificata alle altre parti; la Corte ha imposto il rispetto di tale formalità prima di decidere

  • art. 287 c.p.c.

    insieme agli artt. 288 e 391-bis c.p.c. disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato quale base del procedimento di correzione nel giudizio di legittimità

  • art. 91 c.p.c.

    non è applicabile per la liquidazione delle spese nel procedimento di correzione, perché non vi è soccombenza

  • art. 144 c.p.c.

    indicata quale modalità di notificazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

  • art. 150 c.p.c.

    richiamato per la notificazione per pubblici proclami previa autorizzazione, utilizzata dall'istante

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali la Corte può rettificare solo l'errore meramente materiale o di omissione che emerga dal confronto tra sentenza e atti del processo, senza incidere sull'assetto sostanziale della decisione.
  • L'omessa indicazione nell'epigrafe di un soggetto che risulta dagli atti come parte del giudizio costituisce errore materiale emendabile mediante correzione del provvedimento.
  • Decorso il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza, l'istanza di correzione deve essere notificata alle altre parti secondo le forme prescritte dall'art. 288, comma 3, c.p.c.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non va liquidata la soccombenza e non si provvede sulle spese, perché la procedura ha natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa.
  • La correzione può riguardare esclusivamente l'inserimento del dato omesso o la rettifica dell'errore riscontrato, restando preclusa ogni modifica che comporti rivalutazione del merito o integrazione del decisum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.