Cassazione Civile, Ordinanza n. 19496/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da quattro avvisi di accertamento emessi per l’anno d’imposta 2010, con i quali l’Ufficio ha contestato a più contribuenti maggiori redditi imponibili derivanti dalla plusvalenza realizzata mediante la cessione a una società di due compendi immobiliari. I contribuenti hanno sostenuto che le cessioni non si fossero perfezionate o che, comunque, l’operazione andasse letta come un’unica più complessa vicenda negoziale tale da escludere o ridurre la plusvalenza imponibile. La CTR, in appello, ha parzialmente accolto le tesi dell’Ufficio, rideterminando però in diminuzione la plusvalenza per la parte corrispondente ad alcuni assegni protestati e non incassati. In cassazione i contribuenti hanno denunciato: nullità della sentenza per motivazione contraddittoria/apparente; violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e sulla causa concreta, sostenendo che l’operazione fosse in realtà una permuta e che non dovesse applicarsi una nozione meramente formale di plusvalenza; violazione dell’art. 67 TUIR e dell’art. 53 Cost.; violazione delle regole ermeneutiche per mancata considerazione dell’assetto complessivo dell’operazione. L’Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale deducendo ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la CTR ridotto la plusvalenza sulla base di circostanze non dedotte dai contribuenti e già non considerate nell’avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di due contribuenti che avevano aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 5 della l. n. 130/2022, con spese a carico di chi le aveva anticipate. Quanto ai restanti ricorrenti, ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello affetta da un livello di contraddittorietà tale da renderla sostanzialmente apparente, perché la CTR aveva alternato, senza coerenza, riferimenti alla decisione di primo grado, al contenuto letterale dei contratti e alla rideterminazione parziale della plusvalenza senza spiegare perché, per la parte residua, la plusvalenza non fosse dovuta o dovesse essere quantificata in quel modo. Sono stati quindi assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale dell’Agenzia. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5, l. n. 130/2022
La definizione agevolata della controversia comporta l’estinzione del processo per i contribuenti che vi hanno aderito; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 156, comma 2 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione contraddittoria.
art. 132, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione della sentenza di appello.
art. 36, comma 2, nn. 4 e 5 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dai ricorrenti quale parametro del contenuto della motivazione nelle sentenze tributarie.
art. 1325 n. 2 c.c.
Richiamato per contestare la qualificazione giuridica dell’operazione in base alla causa del contratto.
art. 1343 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di causa concreta e qualificazione dell’atto.
art. 1362 c.c.
Richiamato per l’interpretazione del contratto secondo la comune intenzione delle parti.
art. 1363 c.c.
Richiamato per l’interpretazione complessiva delle clausole e dell’assetto negoziale.
art. 53, comma 1, Cost.
Invocato dai ricorrenti per sostenere che la tassazione dovesse rispettare la reale capacità contributiva e non una nozione meramente formale di plusvalenza.
art. 67, comma 1, lett. b), TUIR
Richiamato quale norma impositiva sulla plusvalenza da cessione immobiliare; i ricorrenti ne contestavano l’applicazione in assenza di una plusvalenza effettiva.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel quarto motivo in tema di riparto dell’onere della prova e corretta ricostruzione dell’operazione negoziale.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dall’Agenzia nel ricorso incidentale per lamentare che la CTR avesse pronunciato oltre le domande o comunque fuori dal thema decidendum.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dall’Agenzia nel ricorso incidentale per contestare l’utilizzo di circostanze non dedotte o non contestate.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito di memoria nella fase camerale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando sindacabile solo il rispetto del minimo costituzionale.
art. 111, comma 6 Cost.
È il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione: la sentenza è censurabile solo se manca, è apparente, perplessa o incomprensibile, oppure presenta un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., la motivazione della sentenza di merito può essere censurata solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non sono più proponibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà logica.
- Una motivazione che utilizzi in modo incoerente e non coordinato i riferimenti alla decisione di primo grado, al contenuto letterale degli atti e alla quantificazione dell’imposta, senza spiegare le ragioni della conclusione adottata, integra un vizio di apparenza sostanziale.
- Nel contenzioso tributario sulla plusvalenza immobiliare, la qualificazione dell’operazione e la verifica della sua imponibilità richiedono una motivazione coerente e intellegibile, capace di spiegare perché si adotti o si escluda una determinata ricostruzione dell’assetto negoziale.
- Se alcuni contribuenti aderiscono a una definizione agevolata della lite, il processo si estingue nei loro confronti e le spese restano regolate secondo la disciplina speciale richiamata dalla norma di definizione.
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