Cassazione Penale, Sentenza n. 31453/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Lo Monaco impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Palermo (16/11/2022) che aveva confermato la condanna per ripetute violazioni delle prescrizioni previste dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (obbligo di trattenersi in casa nelle ore notturne e obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria) commesse tra aprile e luglio 2018. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi limitati a tali violazioni: (1) vizio di motivazione e mancato rispetto del principio di offensività/proporzione (la fattispecie sarebbe "bagatellare" e non meritevole di pena detentiva); (2) errata negazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., per non avere tenuto conto del modesto disvalore sociale della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancata specificità. In particolare ha ritenuto che i motivi non fossero stati adeguatamente prospettati in appello, non descrivessero le modalità concrete delle condotte contestate e non si confrontassero con la motivazione della Corte di appello (che aveva rilevato indole criminosa e precedenti). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La condanna di merito (come confermata dalla Corte d'Appello) resta quindi operante.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n.159/2011
La Corte ha ritenuto che le violazioni delle prescrizioni previste dallo strumento della sorveglianza speciale (art. 75) costituiscano condotte penalmente rilevanti: la valutazione del legislatore sulla offensività/gravità delle violazioni non è stata considerata manifesta-mente irragionevole.
art. 81, comma 2, c.p.
Richiamato in relazione al reato per il quale era stato condannato il ricorrente (concorso di reati o causa di punibilità cumulativa): la sentenza di merito ha applicato la disciplina prevista per il cumulo di reati/pena.
art. 62-bis c.p.
Norma sulle attenuanti generiche: la Corte d'appello ha negato il beneficio in base agli elementi di indole criminosa e ai precedenti; la Cassazione rileva che il ricorso non ha dato specifici elementi tali da confutare quella valutazione.
art. 132 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha applicato correttamente i parametri valutativi (tenore, personalità del reo, precedenti) valutati dalla Cassazione come congrui.
art. 133 c.p.
Principi per l'applicazione delle circostanze e delle attenuanti: la Corte d'appello ha ritenuto assenti elementi positivi sufficienti per concedere le attenuanti generiche; la Cassazione ha giudicato il ricorso privo di contrasto argomentativo.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Norme sulle censure ammissibili in Cassazione: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano generiche, non specifiche e in parte nuove rispetto all'appello; mancava il necessario confronto con i fatti e con la motivazione impugnata.
Sentenza Corte Cost. n. 25/2019
Richiamata dalla parte ricorrente in relazione a profili di illegittimità costituzionale di talune prescrizioni (es.: "vivere onestamente"), ma la Corte di legittimità osserva che la pronuncia costituzionale non investe le specifiche prescrizioni violate nel caso di specie.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende: in assenza di elemento che dimostri colpa grave nella proposizione del ricorso, può essere disposta una somma equitativa.
Decreti di applicazione della sorveglianza speciale (es. decreti n. 69/2010 e n. 16/2015 del Tribunale di Trapani)
Misure di prevenzione che impongono prescrizioni specifiche (obbligo di permanenza notturna, presentazione alla P.G.): la violazione ripetuta di tali prescrizioni è stata ritenuta indice di insofferenza verso la misura e rilevante penalmente.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni di merito: censure generiche o non prospettate in appello rischiano l'inammissibilità.
- La contestazione dell'offensività o della eccessiva gravità della fattispecie richiede la descrizione dettagliata delle modalità concrete della condotta e un confronto argomentato con la motivazione impugnata; affermazioni generiche del carattere "bagatellare" non sono sufficienti.
- Per ottenere le attenuanti generiche è necessario fornire elementi concreti e positivi che contrastino la valutazione negativa della Corte di merito (es. segni di ravvedimento, buona condotta specifica, mancanza di precedenti significativi); la mera richiesta formulata senza dati non è efficace.
- Le prescrizioni imposte da misure di prevenzione come la sorveglianza speciale hanno rilevanza penale: la loro violazione ripetuta può integrare reato e giustificare sanzioni, salvo che non si dimostri in modo convincente la totale incompatibilità della norma con principi costituzionali.
- L'assenza del difensore all'udienza decisiva, se non adeguatamente giustificata o senza richiesta di rinvio, può indebolire la posizione del ricorrente e non impedisce la decisione sulla inammissibilità.
- Quando si impugna una decisione penale è strategico indicare con precisione gli snodi probatori e fattuali che si ritengono viziati e proporre in che modo la motivazione di merito sia illogica o contraddittoria, per evitare il rigetto per genericità.
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