Cassazione Penale, Sentenza n. 26982/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di abbandono di animale (art. 727 comma 1 c.p.) osservando: (i) violazione dell'art. 360 c.p.p. per presunta lesione della garanzia difensiva al momento del prelievo del DNA dal cucciolo, sostenendo che già esistevano indizi di reità; (ii) nullità/irregolarità degli accertamenti genetici e della conservazione dei campioni, con mancanza di garanzie procedurali; (iii) vizio di motivazione e valutazione erronea della prova testimoniale; (iv) diniego ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche e sproporzione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché al momento del prelievo del DNA (24/04/2020) non risultavano ancora indizi a carico del ricorrente (i testi furono assunti il 25/04/2020), dunque la garanzia invocata non operava. Il secondo motivo è stato giudicato generico e privo di specificità (non era stata chiesta la ripetizione dell'esame), e comunque gli accertamenti genetici avevano valore solo confermativo: la condanna era fondata principalmente sulle deposizioni testimoniali e sulla circostanza che in casa del ricorrente era presente una cagna che aveva partorito cuccioli della stessa razza e due cuccioli trovati effettivamente presso la sua abitazione. La Cassazione non ha potuto riesaminare il merito probatorio. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato per mancanza di elementi positivi oltre l'assenza di precedenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), importo determinato equitativamente alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
art. 727 comma 1 cod.pen.
Norma sostanziale contestata: punisce l'abbandono di animali. La Corte conferma che la condanna è fondata sulla responsabilità penale accertata tramite prove testimoniali e circostanze probatorie.
art. 360 cod.proc.pen.
Richiamata dal ricorrente come parametro di tutela difensiva in relazione agli accertamenti; la Corte ha interpretato che la garanzia invocata opera solo se al momento dell'accertamento sussistono indizi di reità a carico della persona interessata; nel caso concreto non erano ancora emersi indizi al momento del prelievo.
art. 616 cod.proc.pen.
Norma procedurale applicata per la condanna alle spese processuali in Cassazione.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata per la liquidazione, in via equitativa, della somma dovuta alla Cassa delle Ammende quando il ricorso è inammissibile ma non si ravvisa colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La tutela difensiva relativa a prelievi e accertamenti biologici (es. DNA) trova applicazione piena quando, al momento dell'accertamento, esistono già indizi concreti che rendono la persona sospettata; in assenza di tali indizi l'eccezione è meno fondata.
- La contestazione della regolarità della conservazione dei campioni biologici deve essere specifica e collegata alla prova di compromissione: obiezioni generiche o non sollevate in sede dibattimentale rischiano di essere inammissibili o irrilevanti in Cassazione.
- Se la decisione di merito si fonda principalmente su prove testimoniali e circostanze concrete, eventuali accertamenti tecnici di valore confermativo non sono decisivi e la Corte di legittimità non può rivedere il convincimento del giudice di merito sul valore delle prove.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi e motivati oltre la sola assenza di precedenti: il giudice può negarle con richiamo all'assenza di elementi rafforzativi della richiesta.
- In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle Ammende; l'importo può essere determinato equitativamente se non è ravvisabile colpa dolosa o grave negligenza nella presentazione del ricorso.
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