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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26982/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di abbandono di animale (art. 727 comma 1 c.p.) osservando: (i) violazione dell'art. 360 c.p.p. per presunta lesione della garanzia difensiva al momento del prelievo del DNA dal cucciolo, sostenendo che già esistevano indizi di reità; (ii) nullità/irregolarità degli accertamenti genetici e della conservazione dei campioni, con mancanza di garanzie procedurali; (iii) vizio di motivazione e valutazione erronea della prova testimoniale; (iv) diniego ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche e sproporzione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché al momento del prelievo del DNA (24/04/2020) non risultavano ancora indizi a carico del ricorrente (i testi furono assunti il 25/04/2020), dunque la garanzia invocata non operava. Il secondo motivo è stato giudicato generico e privo di specificità (non era stata chiesta la ripetizione dell'esame), e comunque gli accertamenti genetici avevano valore solo confermativo: la condanna era fondata principalmente sulle deposizioni testimoniali e sulla circostanza che in casa del ricorrente era presente una cagna che aveva partorito cuccioli della stessa razza e due cuccioli trovati effettivamente presso la sua abitazione. La Cassazione non ha potuto riesaminare il merito probatorio. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato per mancanza di elementi positivi oltre l'assenza di precedenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), importo determinato equitativamente alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • art. 727 comma 1 cod.pen.

    Norma sostanziale contestata: punisce l'abbandono di animali. La Corte conferma che la condanna è fondata sulla responsabilità penale accertata tramite prove testimoniali e circostanze probatorie.

  • art. 360 cod.proc.pen.

    Richiamata dal ricorrente come parametro di tutela difensiva in relazione agli accertamenti; la Corte ha interpretato che la garanzia invocata opera solo se al momento dell'accertamento sussistono indizi di reità a carico della persona interessata; nel caso concreto non erano ancora emersi indizi al momento del prelievo.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma procedurale applicata per la condanna alle spese processuali in Cassazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata per la liquidazione, in via equitativa, della somma dovuta alla Cassa delle Ammende quando il ricorso è inammissibile ma non si ravvisa colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La tutela difensiva relativa a prelievi e accertamenti biologici (es. DNA) trova applicazione piena quando, al momento dell'accertamento, esistono già indizi concreti che rendono la persona sospettata; in assenza di tali indizi l'eccezione è meno fondata.
  • La contestazione della regolarità della conservazione dei campioni biologici deve essere specifica e collegata alla prova di compromissione: obiezioni generiche o non sollevate in sede dibattimentale rischiano di essere inammissibili o irrilevanti in Cassazione.
  • Se la decisione di merito si fonda principalmente su prove testimoniali e circostanze concrete, eventuali accertamenti tecnici di valore confermativo non sono decisivi e la Corte di legittimità non può rivedere il convincimento del giudice di merito sul valore delle prove.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi e motivati oltre la sola assenza di precedenti: il giudice può negarle con richiamo all'assenza di elementi rafforzativi della richiesta.
  • In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle Ammende; l'importo può essere determinato equitativamente se non è ravvisabile colpa dolosa o grave negligenza nella presentazione del ricorso.

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