Cassazione Penale, Sentenza n. 34601/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato, sottoposto inizialmente alla custodia cautelare in carcere e poi ammesso dal Tribunale del riesame di Napoli agli arresti domiciliari, ha impugnato l'ordinanza del 9 giugno 2026, depositata il 3 luglio 2026, relativa a plurime contestazioni, tra cui la partecipazione, con ruolo di capo-promotore, a un'associazione criminale dedita a frodi carosello mediante società italiane ed estere, alcune cartolari e intestate a prestanome. Con il primo motivo ha denunciato l'illogicità del provvedimento e il ritardo nel deposito della motivazione, sostenendo che ne sarebbe derivata l'inefficacia della misura; ha inoltre contestato la valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, richiamando l'incensuratezza, la collaborazione resa in tre interrogatori e la propria estraneità ai fatti. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione della propria posizione rispetto all'associazione per delinquere, sostenendo che gli sarebbero imputabili, al più, contributi nei reati-scopo; ha richiamato le dichiarazioni di un collaboratore che avrebbe attribuito ad altri la gestione dei rapporti con le società e ha censurato la valutazione delle dichiarazioni accusatorie di altri due soggetti. Ha inoltre lamentato l'insufficiente motivazione sulla presunzione di adeguatezza della misura ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p. Il ricorso è stato depositato il 30 luglio 2026: benché successivo alla notifica dell'avviso di deposito al difensore del 16 luglio 2026, è stato ritenuto tempestivo in ragione della successiva notifica all'indagato, avvenuta il 1° settembre 2026, e della regola del termine che scade per ultimo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto tempestiva l'impugnazione considerando il termine decorrente dalla successiva notifica dell'avviso di deposito all'indagato, ai sensi degli artt. 585, comma 3, e 311, comma 1, c.p.p. Ha respinto la censura sul deposito tardivo: l'ordinanza, emessa il 9 giugno 2026 e depositata il 3 luglio 2026, è stata depositata entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 309, comma 10, c.p.p. Le doglianze sui gravi indizi, compresa la diversa qualificazione della condotta rispetto alla partecipazione associativa, sono state dichiarate inammissibili perché la difesa aveva limitato espressamente il riesame alle esigenze cautelari, rinunciando alla devoluzione dei profili indiziari; la Cassazione non può esaminare questioni non devolute al giudice del riesame. Le censure sulle esigenze cautelari sono state ritenute generiche, perché non si confrontavano con la motivazione del Tribunale, che aveva valorizzato il ruolo di vertice continuativo svolto dal 2019 al 2025, l'attività nel settore da circa dieci anni e la prosecuzione dell'attività associativa nonostante i controlli fiscali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 585, comma 3, c.p.p.
Tanto premesso, considerato, inoltre, che alla data di trattazione del presente ricorso non risultano pervenuti ulteriori atti o memorie, stante la data di notifica dell'avviso di deposito all'indagato, tenuto conto della previsione di cui all'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., poiché l'impugnazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame spetta sia al difensore che all'imputato ai sensi dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., l'atto di ricorso risulta comunque formalizzato dal difensore tempestivamente, operando il termine che scade per ultimo, ovvero quello decorrente dalla successiva notifica dell'avviso di deposito all'indagato.
Quando l'impugnazione è proponibile sia dal difensore sia dall'imputato, la tempestività va verificata considerando il termine che scade per ultimo; nel caso concreto, ha rilevato la successiva notifica dell'avviso di deposito all'indagato.
art. 311, comma 1, c.p.p.
Tanto premesso, considerato, inoltre, che alla data di trattazione del presente ricorso non risultano pervenuti ulteriori atti o memorie, stante la data di notifica dell'avviso di deposito all'indagato, tenuto conto della previsione di cui all'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., poiché l'impugnazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame spetta sia al difensore che all'imputato ai sensi dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., l'atto di ricorso risulta comunque formalizzato dal difensore tempestivamente, operando il termine che scade per ultimo, ovvero quello decorrente dalla successiva notifica dell'avviso di deposito all'indagato.
Il ricorso contro i provvedimenti del Tribunale del riesame può essere proposto sia dal difensore sia dall'imputato; la pluralità dei legittimati comporta, nel caso deciso, l'applicazione del termine che scade per ultimo.
art. 309, comma 10, c.p.p.
Quanto alla dedotta nullità del provvedimento impugnato per inosservanza del termine di deposito, si osserva che l'ordinanza, il cui dispositivo è stato emesso in data 9 giugno 2026, risulta depositata in data 3 luglio 2026 .(pertanto entro il termine di trenta giorni prescritto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.).
La censura di tardivo deposito non è fondata quando l'ordinanza del riesame è depositata entro il termine di trenta giorni previsto dalla disposizione.
art. 309, comma 9, c.p.p.
In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., che riconosce al Tribunale la facoltà di annullare o riformare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle addotte dalla parte, il ricorrente ha comunque l'onere di specificare le doglianze onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi.
La facoltà del Tribunale del riesame di annullare o riformare il provvedimento anche per ragioni diverse da quelle dedotte non esonera la parte dall'onere di specificare le doglianze devolute al giudice.
art. 606 c.p.p.
Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, ovvero quando, come nel caso di specie, la relativa eventuale devoluzione sia poi oggetto di espressa rinuncia, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen.
È inammissibile la censura proposta per la prima volta in cassazione su un profilo non devoluto, o espressamente rinunciato, nel riesame, poiché la Corte di legittimità non può supplire alla mancanza della necessaria cognizione in fatto.
art. 274, lett. c), c.p.p.
Quanto, invece, ai profili relativi alla valutazione delle esigenze cautelari, il motivo è generico poiché il ricorrente omette ogni reale confronto con la motivazione svolta dal Tribunale del riesame che, dopo aver compiutamente riepilogato il contesto, e riportato le emergenze investigative in ordine al ruolo svolto dal Guerra, si sofferma, in particolare, sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., fondando tale valutazione sulla modalità e circostanze del fatto nonché sulla personalità dell'indagato desunta da "comportamenti e atti concreti".
La valutazione del pericolo di reiterazione può fondarsi sulle modalità e circostanze del fatto e sulla personalità desunta da comportamenti e atti concreti; la censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione cautelare.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Con esso il ricorrente deduce che il Tribunale del riesame non abbia adeguatamente motivato in ordine alla presunzione di adeguatezza della misura di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc.
La disposizione è richiamata quale parametro della censura difensiva sulla presunzione di adeguatezza della misura, ma la Corte dichiara generico il motivo sulle esigenze cautelari senza formulare un'interpretazione autonoma della norma.
art. 616 c.p.p.
La Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo del ricorrente di sostenere le spese del procedimento.
art. 311 c.p.p.
In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., che riconosce al Tribunale la facoltà di annullare o riformare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle addotte dalla parte, il ricorrente ha comunque l'onere di specificare le doglianze onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi.
La norma è richiamata in relazione all'impugnazione dei provvedimenti del riesame; il testo chiarisce che l'impugnazione spetta anche all'imputato, oltre che al difensore.
Massime di principio
- Nei procedimenti cautelari, quando l'impugnazione è proponibile sia dal difensore sia dall'imputato e le notifiche avvengono in date diverse, la tempestività si determina facendo riferimento al termine che scade per ultimo.
- La facoltà del Tribunale del riesame di annullare o riformare il provvedimento anche per ragioni diverse da quelle dedotte non elimina l'onere della parte di specificare i profili sottoposti al suo esame. È inammissibile in cassazione la censura relativa a un punto non devoluto o espressamente rinunciato nel riesame.
- Il motivo che contesta le esigenze cautelari è generico se non si confronta con gli argomenti concreti della motivazione impugnata; la valutazione del pericolo di reiterazione può considerare la continuità e la durata del ruolo attribuito all'indagato, la sua esperienza nel settore e la prosecuzione delle condotte nonostante controlli investigativi o fiscali.
- Il deposito dell'ordinanza del riesame entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 309, comma 10, c.p.p. esclude la dedotta tardività.
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