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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18953/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare, poi integrato con accordo che rideterminava il prezzo, differiva il termine per il definitivo e dava atto del versamento di una caparra confirmatoria. La promissaria acquirente deduceva che l’immobile era gravato da ipoteca iscritta a favore di un istituto di credito e che la promittente venditrice non si era presentata dal notaio alla data fissata per il rogito. Per tali ragioni comunicava il recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. e chiedeva il doppio della caparra. I giudici di merito accoglievano la domanda, ritenendo sussistente un grave inadempimento della promittente venditrice. La società soccombente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1456 e 1457 c.c. e sostenendo che la Corte d’appello non avesse compiuto un reale scrutinio della gravità dell’inadempimento e della non essenzialità del termine per la stipula del definitivo; inoltre lamentava che fosse stata trascurata la circostanza di aver già predisposto la documentazione per il rogito e, in generale, un’erronea valutazione delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha qualificato il motivo come sostanzialmente diretto a censurare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla gravità dell’inadempimento e sull’interesse della promissaria acquirente alla stipula entro il termine fissato. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d’appello fosse congrua e immune dai vizi denunciabili in cassazione: la venditrice non aveva informato la controparte dell’esistenza dell’ipoteca, non si era presentata al rogito e la successiva liberazione dell’immobile era intervenuta quando il termine era ormai decorso e il recesso era già stato legittimamente esercitato. Ha inoltre osservato che, in caso di inadempimento totale di una prestazione primaria ed essenziale, la gravità è implicita nell’omissione stessa, e che la censura sulla valutazione delle prove non è deducibile come vizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1385 c.c.

    Il recesso fondato sulla caparra confirmatoria presuppone un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza, da valutarsi comparativamente rispetto all’interesse dell’altra parte al mantenimento del contratto.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell’inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive è questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale oggi rilevante in cassazione.

  • art. 1456 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ha fondato la decisione su una clausola risolutiva espressa; la censura è stata letta come attinente alla valutazione dell’inadempimento e del termine di adempimento.

  • art. 1457 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del termine come essenziale; la Corte ha precisato che il giudice d’appello non aveva in realtà valorizzato una essenzialità formale del termine, bensì l’importanza del termine nell’economia dell’interesse della parte adempiente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge non era correttamente sussumibile in tale parametro, poiché in realtà mirava a contestare il giudizio di fatto sulla gravità dell’inadempimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è stato riqualificato come censura di omesso esame di fatto decisivo; tuttavia la Corte ha escluso l’esistenza di un’omissione rilevante, rilevando che il fatto decisivo era stato esaminato.

  • art. 375, n. 5, c.p.c.

    Richiamato nella fase camerale per la proposta di manifesta infondatezza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro di commisurazione del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel recesso per caparra confirmatoria, il giudice deve verificare se vi sia stato un inadempimento colpevole e non di scarsa importanza, compiendo una valutazione comparativa del comportamento delle parti e dell’incidenza dell’inadempimento sull’interesse della controparte.
  • Quando l’inadempimento riguarda l’omessa esecuzione di una prestazione primaria ed essenziale del contratto, la sua gravità può risultare intrinseca nell’omissione stessa, senza necessità di ulteriori specificazioni argomentative.
  • La censura in cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a contestare l’accertamento fattuale e la valutazione di merito sulla gravità dell’inadempimento è inammissibile o comunque infondata se non individua un effettivo vizio rilevante ex art. 360 c.p.c.
  • La deduzione di un cattivo apprezzamento delle prove non legali non integra di per sé un vizio deducibile in cassazione, salvo che si traduca in un anomalo deficit motivazionale nei limiti oggi ammessi.
  • La successiva rimozione della causa dell’inadempimento, quando il termine contrattuale è già decorso e il recesso è già stato esercitato, non esclude né attenua la gravità dell’inadempimento già consumato.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNullità

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