Cassazione Penale, Sentenza n. 23204/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Potenza che aveva ritenuto interrotte le condotte maltrattanti con la separazione dei coniugi (febbraio 2019), applicando la disciplina sanzionatoria anteriore alla legge n. 69/2019, mitigando la pena e concedendo la sospensione condizionale senza subordinare la stessa alla partecipazione a percorsi di recupero. Il ricorso lamentava vizio di motivazione perché l'ultimo episodio contestato (tentativo di strangolamento del 6 agosto 2020, con lesioni al capo e presenza del figlio minorenne) è parte della stessa continuità abituale delle condotte e pertanto la separazione non interrompe il reato abituale; chiedeva l'applicazione della legge n. 69/2019 e la corretta valutazione del regime della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 165, comma 5, c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha ritenuto che il delitto di maltrattamenti è reato abituale la cui consumazione coincide con l'ultimo atto della serie e che la mera separazione non interrompe automaticamente la continuità delle condotte, specie se l'episodio successivo (6 agosto 2020) riproduce le modalità vessatorie precedenti e si verifica nell'ambito del rapporto genitoriale. Ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, che dovrà riconsiderare il trattamento sanzionatorio applicando la legge 19 luglio 2019, n. 69 (nonché valutare la sospensione condizionale alla luce dell'art. 165, comma 5, c.p.).
Norme richiamate
art. 572 cod. pen. (maltrattamenti contro familiari e conviventi)
Il reato è interpretato come reato abituale; la sua consumazione coincide con l'ultimo atto della serie e va letto globalmente, valorizzando la continuità e le modalità vessatorie anche se singoli atti non costituiscono di per sé reato; la separazione non incide sullo status di "persona della famiglia" e non interrompe automaticamente l'abitualità.
art. 582 cod. pen. (lesioni)
Richiamato per qualificare autonomamente l'episodio del 6 agosto 2020 (lesioni da trauma cranico) che contribuisce a spostare in avanti la consumazione del delitto abituale.
legge 19 luglio 2019, n. 69
La Corte stabilisce che, se la consumazione del delitto coincide con atti avvenuti dopo l'entrata in vigore di tale legge, va applicata la disciplina più favorevole alla tutela delle vittime introdotta dalla legge n. 69/2019 (Codice Rosso) al momento della consumazione.
art. 165, comma 5, cod. pen.
Rilevata l'erronea concessione della sospensione condizionale senza subordinazione a specifici percorsi di recupero; il giudice del rinvio dovrà valutare il nuovo regime previsto e l'eventuale condizionamento della sospensione alla partecipazione a programmi di recupero.
Principi costituzionali: artt. 2, 3 e 32 Cost.
Usati per inquadrare la tutela dell'integrità fisica e morale e la dignità come beni primari che la lettura della fattispecie deve proteggere; giustificano un'interpretazione sistemica e costituzionalmente orientata del reato.
Convenzioni internazionali (CEDAW, CEDU, Convenzione di Istanbul, Direttiva vittime 2012/29/UE)
Richiamate per sostenere l'interpretazione della violenza domestica come lesione di diritti umani inalienabili e per giustificare la lettura non frazionata e protettiva dell'art. 572 c.p.; la Convenzione di Istanbul è richiamata espressamente come fonte che rileva come la violenza talora si aggravi dopo la separazione.
Giurisprudenza di legittimità e Sezioni Unite (es. Sez. U n. 40986/2018; Sez. U n. 18891/2022 Ubaldi)
Usata per affermare il principio che, nel reato abituale, il tempus commissi delicti coincide con l'ultimo atto della serie e per escludere l'applicazione di istituti attenuanti non compatibili con la struttura abituale del reato.
Massime di principio
- Il reato di maltrattamenti in ambito familiare va considerato come reato abituale: la consumazione coincide con l'ultimo atto della serie, perciò la legge vigente alla data dell'ultimo episodio è quella applicabile.
- La separazione tra i coniugi non interrompe automaticamente la continuità del reato di maltrattamenti; va valutato se gli atti successivi siano riconducibili alle stesse modalità vessatorie e di controllo.
- Anche atti non di per sé criminosi, se inseriti in una dinamica ripetuta di umiliazione, controllo e sopraffazione, contribuiscono all'abitualità e alla consumazione del reato.
- Quando l'agente usa il rapporto genitoriale o il diritto di visita come strumento per proseguire molestie o violenze, ciò dimostra la continuità e può costituire aggravante (presenza del minore).
- In presenza di successione di leggi penali, se il reato è abituale la disciplina applicabile è quella vigente alla consumazione (ultimo atto), anche se più grave; ciò non contraddice il divieto di irretroattività perché la fattispecie si consuma nell'ultimo atto.
- La concessione della sospensione condizionale della pena nei delitti di maltrattamenti va valutata alla luce del nuovo art. 165 c.p.; il giudice può subordinare la sospensione a percorsi di recupero/riabilitazione dell'autore per tutelare la vittima e ridurre il rischio di recidiva.
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