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Sentenza

Sentenza n. 6911/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202509646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso per l’esecuzione della sentenza civile di condanna al risarcimento dei danni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto al TAR l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Napoli n. 940/2011, che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento di euro 1.552.320,25, oltre rivalutazione e interessi, per danni derivanti da trasfusioni di sangue infetto. L’appello dell’Amministrazione era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Napoli, con pronuncia confermata dalla Corte di cassazione. Il Ministero aveva opposto l’esistenza di un successivo giudicato civile, costituito dalla sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1559/2015, che aveva dichiarato prescritta la pretesa creditoria. Il TAR aveva quindi ritenuto venuto meno l’obbligo di esecuzione della sentenza del 2011. In appello, il ricorrente ha dedotto l’assenza di un effettivo conflitto tra giudicati, la diversità delle domande e delle voci di danno, la prevalenza del giudicato favorevole e la natura decennale della prescrizione del diritto risultante da sentenza ai sensi dell’art. 2953 c.c.; ha inoltre contestato la possibilità di far prevalere il giudicato successivo e ha lamentato la lesione del diritto a una tutela effettiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha richiamato il principio secondo cui, nell’ottemperanza a sentenze del giudice ordinario, il giudice amministrativo dispone di una giurisdizione meramente esecutiva e non può integrare, arricchire o specificare il giudicato civile mediante una formazione progressiva dello stesso. Ne consegue che l’eventuale contrasto tra due giudicati civili non può essere risolto nel giudizio di ottemperanza amministrativa, ma deve essere eventualmente accertato dal giudice civile. Il Consiglio di Stato ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 940/2011. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 2953 c.c.

    La disposizione è stata richiamata dall’appellante per sostenere che il diritto riconosciuto da una sentenza è soggetto a prescrizione decennale e che il successivo giudicato di prescrizione sarebbe irrilevante; il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito tale questione, ritenendo che l’eventuale contrasto tra giudicati civili debba essere accertato dal giudice civile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità dell’appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l’oscuramento delle generalità dell’appellante.

Massime di principio

  • Nell’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo esercita una giurisdizione di mera esecuzione e non può integrare, arricchire o specificare il contenuto del giudicato civile mediante una formazione progressiva dello stesso.
  • L’eventuale contrasto tra due giudicati civili non può essere accertato o risolto dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza, poiché tale questione attiene alla materia oggetto del giudicato civile e deve essere eventualmente sottoposta al giudice civile competente.
  • Quando non sia stata accertata in sede civile l’inefficacia o il superamento del giudicato civile azionato, il giudice amministrativo dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia civile, senza sostituirsi al giudice ordinario nell’interpretazione o nella composizione di conflitti tra giudicati civili.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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