Cassazione Penale, Sentenza n. 42282/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento del GIP del Tribunale di Roma (5/4/2024) per: (1) omissione nella sentenza dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 nonostante l'accordo delle parti prevedesse quattro anni di reclusione senza tale aggravante; (2) erronea condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere nonostante l'imputato si trovasse agli arresti domiciliari; (3) errore materiale nell'indicazione del quantitativo della sostanza stupefacente riportato in sentenza rispetto a quanto richiesto di correzione prima dell'udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i primi e terzo motivi consistessero in richieste di correzione di errori materiali del dispositivo e della motivazione che devono essere proposte al giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'art. 130, comma 1, c.p.p., e non alla Corte di cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché, trattandosi di arresto convalidato, l'onere delle spese di mantenimento in carcere può essere posto a carico dell'imputato secondo la giurisprudenza citata. La Corte ha quindi respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. (In primo grado il GIP aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione, euro 20.000,00 di multa, condanna alle spese processuali e di mantenimento in carcere, e confisca delle somme e della sostanza in sequestro.)
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che regola il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta delle parti mediante patteggiamento; utilizzata per descrivere la formula di definizione del procedimento adottata dal GIP.
art. 110 cod. pen.
Parte dell'imputazione (concorso di persone nel reato); indicata come riferimento al capo di imputazione nel procedimento di patteggiamento.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 1 e 4)
Norme del testo unico sugli stupefacenti relative alla illiceità del traffico e delle attività connesse; costituivano il nucleo dell'accusa per le quali è stato patteggiato.
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Aggravante prevista dalla normativa sugli stupefacenti; la difesa sosteneva che l'aggravante fosse stata esclusa nell'accordo ma non espunta nella redazione della sentenza, contestazione ritenuta però correggibile mediante rimedio al giudice del merito.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorso (contestata la sua violazione), ma la Corte non ha ritenuto i rilievi idonei a fondare la cassazione; non emergono interpretazioni specifiche dalla decisione sul punto.
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata nel ricorso come norma violata; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo i motivi infondati o improcedibili davanti alla cassazione.
art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Norme sulla prova documentale e motivazione; contestate dal ricorrente per presunta mancanza o contraddittorietà della motivazione, ma la Corte le ha ritenute non idonee a sostenere il ricorso in cassazione nei termini proposti.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato nel ricorso per presunta violazione del diritto di ragionevole durata del processo o di altri profili costituzionali connessi alla motivazione; la Corte non ha ritenuto il profilo decisivo né lo ha accolto.
art. 130, comma 1, cod. proc. pen.
Norma invocata dalla Corte: consente la correzione di errori materiali nel provvedimento da parte del giudice che lo ha emesso; la Corte ha indicato che le richieste di correzione materiale devono seguire questo rimedio e non la cassazione.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 43368 del 14/09/2016 (Martina)
Precedente richiamato dalla Corte secondo cui le spese di mantenimento in carcere non possono essere poste a carico dell'imputato quando l'arresto in flagranza non è stato convalidato; la Corte ha distinto il caso in esame perché qui l'arresto è stato convalidato, giustificando l'imposizione delle spese.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla condanna al versamento in favore della cassa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento equitativo di 3.000 euro ritenendo che il ricorso non fosse stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Le correzioni di errori materiali del dispositivo o della motivazione di una sentenza devono essere richieste al giudice che ha emesso il provvedimento (art. 130 c.p.p.), non impugnate mediante ricorso per cassazione quando si tratta solo di errori materiali.
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) lo scopo dell'accordo deve trovare piena rispondenza nel dispositivo e nella motivazione: se vi sono omissioni formali l'atto corretto è la richiesta di rettifica al giudice di merito.
- La Corte di cassazione respinge i ricorsi manifestamente infondati; il ricorso volto a ottenere correzioni meramente materiali è improprio davanti alla Cassazione.
- Sulle spese di mantenimento in carcere, l'onere a carico dell'imputato può essere disposto solo se l'arresto è stato convalidato; se l'arresto in flagranza non è convalidato, la giurisprudenza esclude normalmente tale onere.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza colpa grave del ricorrente, il giudice può comunque disporre un versamento equitativo in favore della cassa delle ammende, secondo i criteri della giurisprudenza costituzionale.
- Prima di proporre ricorso in cassazione è opportuno valutare se il rimedio più efficace non sia l'istanza di correzione materiale al giudice di merito o altri rimedi di merito, evitando così la declaratoria di inammissibilità per motivi procedurali o di competenza.
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