Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06035/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego tacito di rimborso di somme versate dal contribuente per aderire al c.d. "scudo fiscale ter". Il contribuente aveva presentato due dichiarazioni riservate ex art. 13-bis del d.l. n. 78/2009 e aveva versato l’imposta straordinaria sulle attività estere. Successivamente l’Ufficio aveva accertato che, al momento della presentazione delle dichiarazioni, era già iniziata un’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Dogane, circostanza ostativa al perfezionamento della procedura e ai relativi effetti premiali. L’Ufficio aveva quindi emesso un avviso di accertamento per maggior reddito 2008 e avvisi sanzionatori per omessa compilazione del quadro RW, che il contribuente aveva definito pagando quanto dovuto. Il contribuente chiedeva la restituzione dell’imposta straordinaria, ritenendola indebitamente versata perché lo scudo non poteva produrre effetti; il giudice tributario regionale aveva confermato il diritto al rimborso. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell’art. 13-bis d.l. n. 78/2009 e degli artt. 12, 13 e 14 d.l. n. 350/2001, sostenendo che la tardività della dichiarazione non rendeva invalida l’adesione, ma solo impediva gli effetti premiali, con permanenza dell’effetto di emersione/regolarizzazione delle attività estere, e quindi senza diritto alla ripetizione di quanto versato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha interpretato sistematicamente l’istituto dello scudo fiscale ter nel senso che il pagamento dell’imposta straordinaria è funzionale al conseguimento degli effetti premiali richiamati dall’art. 14 d.l. n. 350/2001; se, al momento della dichiarazione riservata, era già in atto una delle cause ostative di cui al comma 7 dello stesso articolo, l’intera procedura non si perfeziona e non residua alcun effetto sanante o affrancativo. Di conseguenza, se il contribuente ha poi pagato gli importi richiesti con i successivi atti impositivi, il versamento dell’imposta straordinaria risulta indebito e ne è ammessa la ripetizione ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973. La Corte ha inoltre compensato le spese di legittimità per la novità e particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. 1 luglio 2009, n. 78

    introduce il c.d. scudo fiscale ter per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, subordinando il perfezionamento della regolarizzazione al pagamento dell’imposta straordinaria e richiamando gli effetti premiali e le cause ostative della disciplina precedente.

  • artt. 12, 13 e 14 d.l. 25 settembre 2001, n. 350

    costituiscono la disciplina richiamata per gli effetti del rimpatrio/regolarizzazione; in particolare l’art. 14 disciplina gli effetti premiali e il comma 7 individua le cause ostative che impediscono il perfezionamento della procedura.

  • art. 14, comma 7, d.l. 25 settembre 2001, n. 350

    se, alla data della dichiarazione riservata, la violazione era già stata constatata o erano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento conosciute dal contribuente, il rimpatrio/regolarizzazione non produce gli effetti premiali.

  • art. 38, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    consente il rimborso quando il versamento sia indebito per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento; la norma è letta in modo ampio come rimedio generale alla ripetizione dell’indebito tributario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel sistema dello scudo fiscale, il pagamento dell’imposta straordinaria non produce un effetto autonomo e svincolato: serve a perfezionare la procedura di emersione e a far conseguire gli effetti premiali previsti dalla disciplina richiamata.
  • Se, prima della dichiarazione riservata, sussiste una causa ostativa già integrata da attività di accertamento, accessi, ispezioni o verifiche conosciuti dal contribuente, l’operazione di rimpatrio o regolarizzazione non si perfeziona e non produce alcun effetto sanante.
  • Non è configurabile una distinzione tra un preteso effetto "principale" di emersione, comunque conservato, e gli effetti premiali preclusi: l’ostacolo originario impedisce il prodursi dell’intero meccanismo agevolativo.
  • Quando il versamento dell’imposta straordinaria è effettuato in vista di una procedura di emersione poi risultata inoperante per causa ostativa, il pagamento assume natura indebita e può essere ripetuto.
  • Ai fini del rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, rileva l’inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, anche se l’indebito dipende non da errore materiale ma dal venir meno del presupposto sostanziale del pagamento.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.