Sentenza n. 169/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di ammonimento orale per condotte di violenza domestica e decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento orale adottato ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 93/2013, convertito dalla l. n. 119/2013, nonché il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto, in primo luogo, violazione e falsa applicazione della disciplina sull'ammonimento ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, sostenendo che le istanze dei figli descrivessero in modo generico un unico episodio, quello dell'8 maggio 2024, non grave e verificatosi in situazione di legittima difesa. Ha inoltre lamentato che l'amministrazione non avesse adeguatamente considerato le dichiarazioni della moglie e del figlio, né la prospettata strumentalità delle segnalazioni, connesse alla conflittualità societaria e familiare. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di istruttoria, carenza di motivazione e ulteriore travisamento, assumendo che l'ammonimento fosse fondato sulle sole dichiarazioni degli istanti, senza sentire tutte le persone informate sui fatti e senza valutare adeguatamente la memoria difensiva, le vicende societarie e l'esito della denuncia per arbitraria invasione di azienda. Il ricorrente ha proposto anche domanda risarcitoria. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità parziale per omessa notifica del ricorso alla moglie, destinataria della tutela apprestata dall'ammonimento.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato parzialmente inammissibile per mancata notifica alla moglie del ricorrente, ritenuta autonoma controinteressata. L'ammonimento era infatti un atto plurimo o a contenuto plurimo, composto da autonome determinazioni riferite a ciascuna persona tutelata; la posizione di controinteresse deve essere valutata in astratto, sulla base del contenuto dell'atto e del vantaggio derivante dalla sua conservazione, non in funzione dell'atteggiamento concretamente assunto nel processo. Il TAR ha poi accolto parzialmente il ricorso nel merito. Quanto alle due figlie vittime dell'episodio dell'8 maggio 2024, ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ammonimento: le dichiarazioni concordanti degli interessati erano corroborate dal certificato di pronto soccorso, dalle fotografie delle lesioni e dalle immagini della dinamica dell'aggressione. Tali elementi costituivano un compendio indiziario attendibile, sufficiente nell'ambito di un procedimento preventivo, e non erano superati dalla prospettazione della legittima difesa o della preordinazione dell'episodio. L'episodio era astrattamente riconducibile ai reati di percosse e lesioni personali commessi nel contesto della violenza domestica ed era obiettivamente grave. Non era necessario acquisire tutte le testimonianze richieste, poiché l'amministrazione disponeva già di elementi chiari, coerenti e sufficienti secondo il criterio del più probabile che non. Diversamente, il TAR ha ritenuto illegittimo l'ammonimento nella parte riferita agli altri due figli. Per una figlia, le dichiarazioni sulle minacce e sulle condotte violente erano generiche, prive di indicazioni temporali, spaziali e descrittive, e non risultavano corroborate da altri elementi; per il figlio, non emergevano condotte violente o minacciose direttamente subite, ma soltanto episodi riferiti alle sorelle e alla madre, sicché mancava la qualità di persona offesa rispetto ai fatti posti a fondamento della misura. L'amministrazione avrebbe dovuto svolgere un maggiore approfondimento istruttorio e motivazionale. Il provvedimento è stato quindi annullato limitatamente alla diffida relativa ai due figli non direttamente tutelati dai sufficienti elementi istruttori. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancata allegazione e prova del danno e, quanto alla parte non annullata, per mancanza dell'illegittimità dell'atto. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 3 d.l. n. 93/2013, convertito dalla l. n. 119/2013
Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.
La misura richiede una segnalazione non anonima, l'astratta riconducibilità dei fatti a una delle fattispecie penali indicate e uno o più atti gravi, ovvero non gravi ma reiterati, commessi nell'ambito della violenza domestica. Ha natura preventiva e non richiede la piena prova penale dei reati, essendo sufficienti elementi probatori attendibili sull'accaduto e sull'autore.
art. 8, commi 1 e 2, d.l. n. 11/2009, convertito dalla l. n. 38/2009
Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento.
La disciplina, applicabile in quanto compatibile, configura un'istruttoria semplificata: il Questore deve sentire le persone informate sui fatti, ma non è tenuto ad ascoltarle tutte né ad acquisire ulteriori informazioni dagli organi investigativi quando gli elementi già disponibili siano chiari, coerenti e sufficienti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio, come avvenuto per la possibile parziale inammissibilità derivante dalla mancata notifica alla controinteressata.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta per mancata prova del danno e, con riferimento alla parte dell'ammonimento rimasta valida, per difetto dell'illegittimità dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- L'ammonimento questorile per violenza domestica ha natura preventiva e può essere adottato senza la piena prova, secondo lo standard penalistico, del reato consumato o tentato; sono sufficienti elementi probatori attendibili che rendano verosimile, secondo il criterio del più probabile che non, l'avvenuta condotta violenta e l'identificazione dell'autore.
- Ai fini dell'ammonimento ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 93/2013, è sufficiente che la condotta sia astrattamente riconducibile a una delle fattispecie penali indicate dalla norma e che presenti carattere grave oppure, se non grave, non episodico; non sono richieste premeditazione o intenzionalità specifiche, ma la volontà dolosa della condotta.
- L'istruttoria dell'ammonimento è semplificata e coerente con la natura cautelare e preventiva della misura: l'autorità deve sentire le persone informate sui fatti, ma non è obbligata ad ascoltarle tutte né ad acquisire ulteriori elementi quando il materiale già raccolto sia chiaro, coerente e sufficiente.
- Quando un unico provvedimento di ammonimento tutela più persone mediante autonome e separabili prescrizioni, esso integra un atto plurimo o a contenuto plurimo; ciascuna persona tutelata è autonoma controinteressata e il ricorso deve essere notificato a tutte. La qualità di controinteressato si valuta in astratto, sulla base del vantaggio derivante dal mantenimento dell'atto, e non viene meno per la scelta processuale concreta del beneficiario.
- La mera dichiarazione della persona segnalante non è necessariamente insufficiente per l'ammonimento, ma quando le accuse siano generiche, prive di riferimenti temporali e circostanziali e non corroborate da elementi anche indiziari, l'amministrazione deve svolgere un maggiore approfondimento istruttorio e motivazionale; in mancanza, la misura è illegittima nei confronti della persona cui tali accuse si riferiscono.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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