Ordinanza n. 2211/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici della risoluzione di un contratto d’appalto per grave inadempimento, disposta anche nei confronti dell’impresa ausiliaria
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ausiliaria ha impugnato la delibera ANAC di annotazione nel casellario informatico, nonché gli atti presupposti, deducendo il difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che lo stallo dei lavori e il successivo abbandono del cantiere fossero imputabili esclusivamente all’impresa ausiliata; che né la legge né il contratto di avvalimento le imponessero di eseguire prestazioni in assenza di richiesta e pagamento anticipato da parte dell’ausiliata; che essa fosse a sua volta vittima degli inadempimenti dell’ausiliata, nei cui confronti aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di insoluti; e che si fosse comunque attivata per la ripresa dei lavori, partecipando ai sopralluoghi e offrendo la propria disponibilità a operare quale subappaltatore. Ha quindi chiesto, in via cautelare, la sospensione degli effetti dell’annotazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che le censure non presentassero manifesta fondatezza. In particolare, ha ritenuto che la segnalazione e l’annotazione della risoluzione anche a carico dell’impresa ausiliaria apparissero sorrette dall’utilità dell’iscrizione nel casellario, poiché riferite all’inadempimento di obbligazioni assunte direttamente dall’ausiliaria nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell’art. 104, commi 4, lettera c), e 7, del d.lgs. n. 36/2023. Tali obbligazioni sono state ritenute, in sede cautelare, prima facie insensibili alle vicende dei rapporti interni tra ausiliaria e ausiliata. La partecipazione dell’ausiliaria ai sopralluoghi in contraddittorio con la stazione appaltante è stata valorizzata quale elemento di conferma dell’accettazione del vincolo derivante dall’avvalimento. Il Collegio ha inoltre affermato che le clausole del contratto di avvalimento hanno rilievo meramente interno e non escludono il vincolo di solidarietà nell’esecuzione dell’obbligazione assunta verso la stazione appaltante e nel corretto adempimento dell’appalto. È stata fissata l’udienza pubblica per il merito al 1° dicembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 222, comma 10, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
Costituisce la base normativa dell’annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici.
art. 104, comma 4, lettera c), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
È stato richiamato quale fondamento delle obbligazioni assunte direttamente dall’impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante.
art. 104, comma 7, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
È stato valorizzato, insieme al comma 4, lettera c), per affermare la rilevanza del vincolo dell’ausiliaria verso la stazione appaltante e la sua solidarietà nell’esecuzione dell’appalto.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’annotazione nel casellario informatico della risoluzione contrattuale può apparire utile anche nei confronti dell’impresa ausiliaria quando l’inadempimento riguarda obbligazioni assunte direttamente da quest’ultima verso la stazione appaltante.
- Le vicende dei rapporti contrattuali interni tra impresa ausiliaria e impresa ausiliata, comprese le contestazioni relative a richieste di prestazioni e pagamenti, non escludono di per sé la rilevanza dell’inadempimento dell’ausiliaria nei confronti della stazione appaltante.
- Le clausole del contratto di avvalimento regolano principalmente i rapporti interni tra ausiliaria e ausiliata e non escludono il vincolo di solidarietà dell’ausiliaria verso la stazione appaltante per il corretto adempimento dell’appalto.
- La partecipazione dell’impresa ausiliaria ai sopralluoghi in contraddittorio con la stazione appaltante può costituire, in sede cautelare, un elemento sintomatico dell’accettazione del vincolo derivante dal contratto di avvalimento.
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