Cassazione Penale, Sentenza n. 21883/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare subita dal 7.8.2018 al 17.12.2018, disposta per il reato di rapina (artt. 110, 628 c.p.). Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e carenza motivazionale nella valutazione dei criteri per escludere la riparazione per colpa grave/dolo ai sensi dell'art. 314 c.p.p., sostenendo che l'ordinanza aveva fondato il diniego su circostanze poi escluse nel giudizio penale e che l'unico elemento a carico era la dichiarazione della persona offesa; (2) illogicità e contraddittorietà nella valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio, postulando un'errata lettura di tali dichiarazioni ai fini dell'art. 606 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi secondo cui l'equa riparazione è esclusa se l'istante ha dato o concorso a dar causa alla detenzione per dolo o colpa grave (art. 314 c.p.p.), valutando autonomamente il quadro indiziario esistente al momento dell'adozione della misura. La Corte ha inoltre ritenuto che, oltre alla dichiarazione della persona offesa, sussistessero elementi indiziari rilevanti al momento della custodia (versione contraddittoria del ricorrente, presenza di sangue di cui non aveva dato spiegazione, stato di alterazione da alcol) tali da integrare colpa grave sinergica all'adozione della misura. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato poiché si traduceva in una mera richiesta di riconsiderazione del merito sulla valutazione delle dichiarazioni, preclusa in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Stabilisce che l'equa riparazione per ingiusta detenzione è esclusa se l'istante "vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". Nel caso concreto è stata interpretata come norma che autorizza il rigetto dell'indennizzo quando, sul materiale probatorio disponibile al momento della misura, emergono comportamenti volontari o gravemente colposi che hanno causato o concorso a causare la detenzione.
art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento normativo alle censure mosse dal ricorrente (violazione di legge e vizi di motivazione). La Corte richiama il principio per cui la cassazione non può rimettere in discussione valutazioni di fatto non viziati da specifici profili di illogicità o contraddittorietà.
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato, indicata per descrivere la fattispecie contestata (concorso nella rapina) che ha determinato la misura cautelare.
art. 628 commi 1 e 3 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di rapina aggravata; nel caso costituisce il capo di imputazione che ha dato origine all'arresto e alla custodia cautelare.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 43 del 19/12/1995 (Sarnataro)
Principio per cui dolo e colpa grave vanno interpretati considerando sia la volontarietà/consapevolezza della condotta sia la sua idoneità, secondo l'esperienza, a creare allarme sociale e a determinare l'intervento dell'autorità; il giudice della riparazione deve accertare il nesso causale tra condotta e misura sulla base di elementi 'accertati o non negati'.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016 (Piccolo)
Conferma che il giudice della riparazione valuta il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si fondava il titolo cautelare, purché gli elementi indiziari non siano stati dichiarati inutilizzabili o neutralizzati nel giudizio di assoluzione.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione valuta in autonomia rispetto al giudice penale di merito e deve basare la decisione sugli elementi disponibili al momento dell'adozione della misura cautelare.
- L'equa riparazione è esclusa se il detenuto ha dato o concorso a dar causa alla detenzione per dolo o colpa grave; è necessario accertare un nesso causale tra la condotta e l'adozione della misura.
- Per escludere l'indennizzo il giudice deve fondarsi su elementi concreti "accertati o non negati"; non sono ammesse valutazioni basate su mere congetture.
- La colpa ostativa può essere extraprocessuale (es. frequentazioni sospette, comportamenti pubblicamente compatibili con pericolosità) o processuale (es. auto-incolpazione, silenzio consapevole su un alibi).
- Un'assoluzione penale non determina automaticamente diritto all'indennizzo: occorre verificare se siano sussistenti comportamenti dolosi o gravemente colposi che hanno concorso alla detenzione.
- In sede di cassazione la mera richiesta di riconsiderare la valutazione delle prove di fatto è inammissibile salvo specifici profili di illogicità, incongruenza o carenza motivazionale rilevabili nel provvedimento impugnato.
- Fatti materiali quali stato di ebbrezza, presenza di tracce (es. sangue) non spiegate e versioni contraddittorie possono, se ritenuti accertati rispetto al momento della misura, integrare colpa grave idonea a escludere la riparazione.
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