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Ordinanza

Ordinanza n. 220/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: 1) dell'Avviso ex art. 3 del D. Lgs N. 159/2011 s.m.i. (Protocollo N. -OMISSIS-), notificato in data 3 aprile 2026; 2) del provvedimento del Questore della Provincia di Vibo Valentia (VV), Divisione Anticrimine IV Sez. Minori e Vittime di Vulnerabili, (Prot. N. -OMISSIS-) di Ammonimento redatto ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L. 23 febbraio 2009, nr. 11 e s.m.i., notificato in data 19 febbraio 2026; nonché per l'annullamento, previa sospensione, di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso.

Giustizia amministrativa202600497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso ex art. 3 d.lgs. 159/2011 e provvedimento del Questore di Vibo Valentia recante ammonimento ex art. 8, comma 1, d.l. 11/2009

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, un avviso ex art. 3 del d.lgs. 159/2011 e un ammonimento del Questore adottato ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.l. 11/2009, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; dà atto soltanto che il ricorrente ha allegato una lesione dei diritti della personalità e ha proposto domanda cautelare incidentale.

La decisione

Il TAR, con cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto non sussistente il pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall'art. 55 c.p.a. La lesione dei diritti della personalità dedotta dal ricorrente è stata considerata astratta e generica e comunque suscettibile di ristoro per equivalente. Inoltre, nel bilanciamento degli interessi, l'interesse tutelato dai provvedimenti impugnati è stato ritenuto prevalente rispetto a quello allegato dal ricorrente. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, in solido in favore delle amministrazioni resistenti, con distrazione in favore dell'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale base dell'avviso impugnato; l'ordinanza non ne esamina in dettaglio i presupposti applicativi.

  • art. 8, comma 1, d.l. 11/2009

    Richiamato quale base normativa dell'ammonimento adottato dal Questore; l'ordinanza non ne esamina in dettaglio i presupposti applicativi.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiede, ai fini della tutela cautelare, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto insussistente.

  • art. 21 T.U. n. 1611/1933

    Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese in favore dell'Avvocatura dello Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'istante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'atto amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; una lesione dei diritti della personalità prospettata in termini astratti e generici non soddisfa tale requisito, soprattutto quando il pregiudizio sia suscettibile di ristoro per equivalente.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la tutela dell'interesse pubblico perseguito dai provvedimenti di pubblica sicurezza può prevalere sull'interesse privato allegato dal destinatario quando quest'ultimo non dimostri un pregiudizio grave e irreparabile concreto.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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