Ordinanza n. 220/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: 1) dell'Avviso ex art. 3 del D. Lgs N. 159/2011 s.m.i. (Protocollo N. -OMISSIS-), notificato in data 3 aprile 2026; 2) del provvedimento del Questore della Provincia di Vibo Valentia (VV), Divisione Anticrimine IV Sez. Minori e Vittime di Vulnerabili, (Prot. N. -OMISSIS-) di Ammonimento redatto ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L. 23 febbraio 2009, nr. 11 e s.m.i., notificato in data 19 febbraio 2026; nonché per l'annullamento, previa sospensione, di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso ex art. 3 d.lgs. 159/2011 e provvedimento del Questore di Vibo Valentia recante ammonimento ex art. 8, comma 1, d.l. 11/2009
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, un avviso ex art. 3 del d.lgs. 159/2011 e un ammonimento del Questore adottato ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.l. 11/2009, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; dà atto soltanto che il ricorrente ha allegato una lesione dei diritti della personalità e ha proposto domanda cautelare incidentale.
La decisione
Il TAR, con cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto non sussistente il pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall'art. 55 c.p.a. La lesione dei diritti della personalità dedotta dal ricorrente è stata considerata astratta e generica e comunque suscettibile di ristoro per equivalente. Inoltre, nel bilanciamento degli interessi, l'interesse tutelato dai provvedimenti impugnati è stato ritenuto prevalente rispetto a quello allegato dal ricorrente. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, in solido in favore delle amministrazioni resistenti, con distrazione in favore dell'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base dell'avviso impugnato; l'ordinanza non ne esamina in dettaglio i presupposti applicativi.
art. 8, comma 1, d.l. 11/2009
Richiamato quale base normativa dell'ammonimento adottato dal Questore; l'ordinanza non ne esamina in dettaglio i presupposti applicativi.
art. 55 c.p.a.
Richiede, ai fini della tutela cautelare, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto insussistente.
art. 21 T.U. n. 1611/1933
Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese in favore dell'Avvocatura dello Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'istante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; una lesione dei diritti della personalità prospettata in termini astratti e generici non soddisfa tale requisito, soprattutto quando il pregiudizio sia suscettibile di ristoro per equivalente.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la tutela dell'interesse pubblico perseguito dai provvedimenti di pubblica sicurezza può prevalere sull'interesse privato allegato dal destinatario quando quest'ultimo non dimostri un pregiudizio grave e irreparabile concreto.
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