Cassazione Penale, Sentenza n. 15804/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per furto aggravato: i) vizio di motivazione relativo al capo B) perché, secondo il ricorrente, non vi era prova che il telefono trovato vicino alla zona del furto fosse in uso al prevenuto il giorno dei fatti; ii) vizio di motivazione relativo al capo A) per il riconoscimento dell'imputato da immagini video che, secondo il ricorrente, non erano acquisite agli atti.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure attengono al merito (valutazione della prova) e quindi non siano sindacabili in sede di legittimità. Quanto al capo B), la Corte territoriale aveva motivato che il telefono, pur intestato alla compagna, era in uso al Giambastiani sulla base degli accertamenti dei tabulati telefonici e del fatto che la compagna era fuori provincia il giorno del furto. Quanto al capo A), la Corte aveva fondatamente ritenuto che il teste di polizia avesse riconosciuto con certezza l'imputato dalle immagini riprese dalla telecamera della lavanderia. La Corte ha inoltre richiamato il mutamento normativa (d.lgs. n.150/2022) che ha reso procedibili a querela alcuni reati; tuttavia, seguendo il principio della Sez. U. n. 40150/2018 (Salatino), l'inammissibilità del ricorso produce giudicato sostanziale e non consente di far valere successivamente l'eventuale improcedibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto legislativo n.150/2022
Ha trasformato alcuni reati procedibili d'ufficio in reati procedibili a querela di parte; la Corte ha rilevato la modifica pur ritenendo che non possa essere invocata per rovesciare l'inammissibilità del ricorso già dichiarata.
Sezioni Unite, sentenza n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Principio secondo cui, quando per effetto di sopravvenuta modifica normativa un reato diventa perseguibile a querela, l'inammissibilità dell'impugnazione determina la formazione di un giudicato sostanziale che impedisce di sollevare successivamente l'eventuale condizione di improcedibilità.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse assenza di colpa che giustifichi l'esclusione della sanzione pecuniaria, procedendo alla condanna per ammenda.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina il merito delle valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito; i vizi che riguardano la libera valutazione della prova sono inammissibili come motivo di cassazione.
- Prove indirette (es. tabulati telefonici, elementi di contesto come la presenza o meno della titolare del numero nella zona) possono legittimare l'attribuzione dell'uso di un dispositivo al prevenuto se i giudici le ritengono congrue e coerenti.
- Il riconoscimento operato da un teste su immagini video si sostanzia in una valutazione di merito e, salvo profili di illegittimità procedurale o violazione di specifiche norme probatorie, non è sindacabile in Cassazione.
- La sopravvenuta trasformazione di reati da procedibili d'ufficio a procedibili a querela non necessariamente annulla giudicati già formatisi: secondo la giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità dell'impugnazione precedente può produrre efficacia di giudicato sostanziale.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile per motivi formali o di merito, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie salvo che sia riconosciuta l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Difesa pratica: per contestare le valutazioni probatorie è necessario utilizzare gli strumenti di impugnazione idonei (es. appello con adeguata deduzione probatoria), mentre in Cassazione è opportuno concentrare i motivi su questioni di diritto e vizi di motivazione quando configurabili come errori di diritto.
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