Ordinanza n. 1934/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II, che aveva respinto il ricorso di primo grado, e provvedimento comunale di demolizione dell’opera
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 17361/2025, chiedendone incidentalmente la sospensione insieme al provvedimento comunale di demolizione. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di merito dell’appello né i vizi di legittimità dedotti contro il provvedimento edilizio. In sede cautelare è stato rappresentato il rischio derivante dall’esecuzione della demolizione dell’opera, funzionalmente asservita all’abitazione e destinata a ricovero di autovetture secondo l’art. 51 del Regolamento edilizio comunale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare proposta in appello. Ha ritenuto integrato il requisito del danno grave e irreparabile, poiché la demolizione avrebbe comportato la distruzione fisica e irreversibile del manufatto. Per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza appellata e del provvedimento di demolizione impugnato in primo grado. La decisione non definisce il merito dell’appello, la cui trattazione è stata fissata a una successiva pubblica udienza. Il Comune è stato condannato a rifondere le spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare proposta in appello; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.
art. 51 del Regolamento edilizio del Comune di Pomezia
La disposizione è richiamata per qualificare la funzione dell’opera quale ricovero di autovetture funzionalmente asservito all’abitazione.
Massime di principio
- La demolizione di un manufatto edilizio determina, in linea generale, un danno grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare quando comporti la distruzione fisica e irreversibile dell’opera, rendendo non ripristinabile la situazione materiale nelle more della decisione di merito.
- In appello, quando sussista il rischio di esecuzione irreversibile del provvedimento impugnato, il giudice cautelare può sospendere sia l’esecutività della sentenza di primo grado sia l’efficacia del provvedimento amministrativo oggetto del giudizio originario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 299/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 300/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 301/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 1139/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 1144/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 1145/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →