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Ordinanza

Ordinanza n. 1934/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II, che aveva respinto il ricorso di primo grado, e provvedimento comunale di demolizione dell’opera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 17361/2025, chiedendone incidentalmente la sospensione insieme al provvedimento comunale di demolizione. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di merito dell’appello né i vizi di legittimità dedotti contro il provvedimento edilizio. In sede cautelare è stato rappresentato il rischio derivante dall’esecuzione della demolizione dell’opera, funzionalmente asservita all’abitazione e destinata a ricovero di autovetture secondo l’art. 51 del Regolamento edilizio comunale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare proposta in appello. Ha ritenuto integrato il requisito del danno grave e irreparabile, poiché la demolizione avrebbe comportato la distruzione fisica e irreversibile del manufatto. Per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza appellata e del provvedimento di demolizione impugnato in primo grado. La decisione non definisce il merito dell’appello, la cui trattazione è stata fissata a una successiva pubblica udienza. Il Comune è stato condannato a rifondere le spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare proposta in appello; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.

  • art. 51 del Regolamento edilizio del Comune di Pomezia

    La disposizione è richiamata per qualificare la funzione dell’opera quale ricovero di autovetture funzionalmente asservito all’abitazione.

Massime di principio

  • La demolizione di un manufatto edilizio determina, in linea generale, un danno grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare quando comporti la distruzione fisica e irreversibile dell’opera, rendendo non ripristinabile la situazione materiale nelle more della decisione di merito.
  • In appello, quando sussista il rischio di esecuzione irreversibile del provvedimento impugnato, il giudice cautelare può sospendere sia l’esecutività della sentenza di primo grado sia l’efficacia del provvedimento amministrativo oggetto del giudizio originario.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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