Cassazione Penale, Sentenza n. 2615/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere adottata per i reati previsti dagli artt. 74 e 73 del d.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi). La difesa contestava la gravità indiziaria sostenendo mancanza dell'elemento soggettivo e che la presenza della ricorrente nei luoghi di spaccio fosse riconducibile a rapporti affettivi/familiari; denunciava inoltre l'assenza di adeguata valutazione sulle esigenze cautelari e proponeva misure meno afflittive (domiciliari con braccialetto elettronico), rilevando che la ricorrente era già sottoposta ad arresti domiciliari dall'estate 2020.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto inammissibile o manifestamente infondato il primo motivo (gravità indiziaria) e infondato il secondo (esigenze cautelari). Il Tribunale ha confermato l'esistenza di una organizzazione stabile dedita allo spaccio in via Piombai, il ruolo operativo della ricorrente e del suo compagno come corrieri (anche in ragione delle osservazioni, delle testimonianze degli acquirenti e del rinvenimento di sostanze in loro possesso). Sulla scorta della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. il giudice ha ritenuto provata l'attualità delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere, ritenendo inadeguata la misura domiciliare anche con braccialetto elettronico per prevenire contatti e ulteriori attività illecite. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e gli atti sono rimessi alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)
art. 74 e 73 d.P.R. 309 del 1990
Il Tribunale ha ritenuto sussistere l'ipotesi associativa (art. 74) e i reati di traffico/detenzione ai fini di spaccio (art. 73) sulla base di elementi indiziari concreti (piazza di spaccio organizzata, ruoli stabili, consegne, rinvenimento di sostanze).
Codice di procedura penale
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il giudice ha applicato la presunzione relativa di idoneità della custodia cautelare nei casi di partecipazione ad associazioni di spaccio, ritenendo che la difesa non abbia fornito elementi specifici idonei a superare tale presunzione e a dimostrare l'adeguatezza di misure meno afflittive.
Decreto-legge n. 137/2020
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020
La trattazione del ricorso è avvenuta senza l'intervento delle parti ai sensi delle disposizioni emergenziali indicate.
Disposizioni attuative del codice di procedura penale
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. p.
Rinvio alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti alla pronuncia, come previsto dalla norma citata.
Massime di principio
- Una valutazione della gravità indiziaria fondata su plurimi elementi circostanziali (ripetuta presenza in luoghi tipici di spaccio, ruoli operativi osservati, testimonianze di acquirenti, rinvenimento di sostanze) può legittimare la misura cautelare per associazione di spaccio anche in assenza di una confessione esplicita.
- La presunzione di necessità della custodia prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati associativi è assai influente: spetta alla difesa fornire elementi concreti e specifici per dimostrarne la superabilità e l'idoneità di misure meno afflittive.
- La mera esposizione di possibili alternative (domiciliari con braccialetto elettronico) non è sufficiente; occorre dimostrare con elementi fattuali che tali misure impedirebbero efficacemente contatti con la consorteria e la prosecuzione dell'attività illecita.
- La circostanza che la persona fosse stata precedentemente sottoposta ad arresti domiciliari non esclude automaticamente la sussistenza di esigenze cautelari più gravi quando emergano elementi nuovi o un quadro organizzativo consolidato.
- Impugnazioni che chiedono una diversa rivalutazione del merito probatorio senza indicare profili di illegittimità formale o vizi specifici di motivazione rischiano di essere dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare adottata per associazione di spaccio è necessario fornire prove concrete di cambiamento della condotta, assenza di rapporti con i sodali, e misure idonee e verificabili a impedire ogni collegamento con l'organizzazione.
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