Cassazione Civile, Sentenza n. 8900/2020 del 14/05/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (acquirente e erede)
La controversia
Nel 2003 una persona anziana vendette a una società, il cui accomandatario era suo figlio, un immobile adibito a bowling per 600.000 euro: parte del prezzo venne compensata con pregressi esborsi per migliorie e il residuo di 377.519,65 euro doveva essere pagato entro dieci anni. Nello stesso giorno la società riscattò una rendita vitalizia costituita in favore del venditore. Nel 2007, dopo l’interdizione del venditore per l’aggravarsi della malattia di Alzheimer, il tutore convenne l’acquirente, il figlio e la moglie di quest’ultimo chiedendo l’annullamento della vendita per incapacità naturale o dolo e il risarcimento dei danni. Dopo la morte del venditore, la figlia ed erede proseguì le domande, anche nei confronti della sorella coerede. Nel 2008 la figlia promosse inoltre un’azione risarcitoria contro il notaio che aveva rogato la vendita e autenticato l’atto di riscatto della rendita; il notaio chiamò in garanzia i propri assicuratori. Riunite le cause, il Tribunale annullò la vendita per incapacità naturale, ma respinse le domande risarcitorie contro notaio, acquirente e soci. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza depositata il 26 maggio 2015, respinse sia l’impugnazione dell’acquirente e dei suoi soci sia quella dell’erede. I ricorrenti principali denunciarono, da un lato, l’omesso esame di circostanze relative alle condizioni di vita del venditore, alla firma, alla gravità della malattia, alle liberalità fatte alle figlie e alla riscossione di 134.427,79 euro per il riscatto della rendita; dall’altro, la carenza di motivazione circa la diversa valutazione della malattia ai fini dell’annullamento della vendita e della responsabilità notarile. L’erede, con ricorso incidentale, censurò come apparente la motivazione sul rigetto della domanda risarcitoria contro l’acquirente e i soci; gli ulteriori motivi incidentali riguardavano profili di merito.
La decisione
Il ricorso principale è stato rigettato. Il motivo sul mancato esame dei fatti è inammissibile: le circostanze indicate sono state considerate meri elementi laterali, non fatti storici decisivi, e la censura mirava a ottenere una nuova valutazione del merito. La Corte ha ribadito che l’incapacità naturale ex art. 428 c.c. non richiede la totale privazione delle facoltà intellettive o volitive, essendo sufficiente una menomazione tale da impedire la formazione di una volontà cosciente; ha inoltre ritenuto intelligibile la spiegazione della diversa posizione del figlio, che conosceva la fragilità cognitiva del padre, rispetto al notaio, incontrato per il breve tempo delle formalità. È stato rigettato anche il motivo sulla motivazione relativa alla responsabilità notarile. È stato invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale: la formula secondo cui le domande risarcitorie erano prive di supporto probatorio non esplicitava alcuna ragione in rapporto alle questioni devolute in appello e costituiva motivazione apparente, con nullità della sentenza su quel capo. Gli ulteriori motivi incidentali sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste per nuovo esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti principali, se dovuto.
Norme richiamate
art. 428 c.c.
Ai fini della sussistenza dell’incapacità naturale quale causa di annullamento negoziale ex art. 428 c.c., non occorre la totale e assoluta privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che queste siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente, secondo la valutazione del giudice di merito, fondata anche su indizi e incensurabile in sede di legittimità
L’incapacità naturale rilevante per l’annullamento non richiede l’azzeramento delle facoltà mentali: è sufficiente una menomazione che impedisca la formazione di una volontà cosciente, accertabile dal giudice di merito anche attraverso indizi.
art. 428, comma 2, c.c.
ai fini dell’annullamento del contratto per incapacità naturale, per effetto dell’art. 428 c.c., comma 2, requisito essenziale è la mala fede del contraente capace, da intendere quale consapevolezza che egli abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva e volitiva della controparte, mala fede risultante dal pregiudizio derivato all’incapace, dalla natura e qualità del contratto, o altrimenti
Per l’annullamento del contratto concluso con una persona naturalmente incapace occorre la mala fede dell’altro contraente, intesa come consapevolezza della menomazione; tale consapevolezza può desumersi dal pregiudizio per l’incapace, dalla natura e qualità del contratto o da altri elementi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Per essere censurabile a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame deve avere ad oggetto un fatto “decisivo”, cioè un fatto storico che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, fatto la cui “decisività” il ricorrente deve pertanto specificamente evidenziare, fermo che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, omesso esame del fatto se questo sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
Il vizio sussiste soltanto se è omesso l’esame di un fatto storico decisivo, la cui incidenza sull’esito della controversia deve essere specificamente indicata. Non basta che la sentenza non menzioni singoli elementi istruttori quando il fatto cui si riferiscono sia stato comunque preso in considerazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è solo apparente, con nullità della sentenza per error in procedendo, quando essa, benchè graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrare la motivazione stessa per via congetturale
La motivazione è apparente quando, pur materialmente presente, non consente di comprendere la ragione della decisione e il percorso seguito dal giudice; in tal caso la sentenza è nulla e il fondamento non può essere ricostruito con congetture.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Il rigetto del ricorso principale comporta, ricorrendone i presupposti processuali, l’obbligo per i ricorrenti principali di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L’incapacità naturale che consente l’annullamento di un negozio non richiede la totale e assoluta privazione delle facoltà intellettive e volitive: è sufficiente una menomazione che impedisca la formazione di una volontà cosciente, accertabile dal giudice di merito anche mediante indizi.
- Ai fini dell’annullamento del contratto per incapacità naturale, la mala fede del contraente capace consiste nella consapevolezza della menomazione della controparte e può essere desunta dal pregiudizio prodotto, dalla natura e qualità del contratto o da altri elementi del caso.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, specificamente individuato dal ricorrente; la mancata menzione di singoli elementi probatori non integra il vizio se il fatto cui essi si riferiscono è stato comunque esaminato.
- La motivazione è apparente e determina la nullità della sentenza quando, pur essendo graficamente presente, non rende percepibile la ragione della decisione e non consente di ricostruire il ragionamento del giudice senza ricorrere a congetture.
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