Cassazione Penale, Sentenza n. 32904/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico). Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3 e 274 lett. c) c.p.p., sostenendo che l'ordinanza non spiegasse la base del giudizio di "inaffidabilità", che era errato il riferimento a un "ennesimo soggetto" disponibile ad ospitarla e che il braccialetto elettronico sarebbe stato idoneo a garantire la cautela richiesta. Si evidenzia inoltre il pregresso comportamento della detenuta, con violazione degli arresti domiciliari (allontanamento alle 23:40 senza giustificazione) e la conferma della condanna in appello per reati di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90).
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Il Tribunale ha ritenuto corretta la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter c.p.p., poiché l'allontanamento dalla dimora non è di lieve entità e ricorre un pericolo concreto di reiterazione. La corte ha valutato negativamente l'assenza di elementi concreti a sostegno del cambiamento di vita prospettato dalla difesa, l'indeterminatezza del rapporto con il terzo ospitante e l'inefficacia del braccialetto elettronico a prevenire il rischio di reiterazione, anche in ragione dei legami sul territorio (presa in carico dall'abitazione da parte di un connazionale). Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale relativa ai delitti in materia di stupefacenti: la condanna per tale reato, confermata in appello, ha inciso sulla valutazione della pericolosità e della idoneità a mantenere misure meno afflittive.
art. 310 c.p.p.
Norma processuale richiamata quale base procedurale dell'appello proposto contro l'ordinanza cautelare; qui utilizzata per inquadrare la tipologia di impugnazione.
art. 125, comma 3 c.p.p.
Norma richiamata dalla difesa nel vizio di motivazione: riguarda i presupposti e i limiti delle misure cautelari; il ricorso sosteneva che non fosse adeguatamente motivata la decisione di mantenere la custodia in carcere.
art. 274 lett. c) c.p.p.
Richiamata dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione e alla istruzione probatoria; la corte ha ritenuto però la motivazione adeguata e congrua.
art. 276, comma 1-ter c.p.p.
Prevede la revoca della misura degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere in caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanamento, salvo che il fatto sia di lieve entità. Il giudice ha applicato questa disposizione ritenendo la violazione non lieve.
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Disposizione in materia di comunicazioni e adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia: la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti indicati.
Massime di principio
- La violazione degli arresti domiciliari (allontanamento non giustificato) costituisce motivo solido per la revoca e la sostituzione con la custodia in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità e ciò sia adeguatamente provato.
- La conferma di una condanna in grado di appello aggrava il quadro cautelare e rende meno probabile l'accoglimento di istanze di alleggerimento della misura, salvo elementi nuovi e concreti.
- La mera dichiarazione di "voler cambiare vita" o di disponibilità di un luogo di detenzione domiciliare non basta: è necessario fornire elementi di riscontro credibili e specifici (rapporto con il soggetto ospitante, significative garanzie di controllo, prova di modifiche di condotta).
- Il braccialetto elettronico non è automaticamente ritenuto misura idonea a scongiurare il pericolo di reiterazione; la sua efficacia va valutata alla luce del tipo di reato, dei legami sul territorio e della concreta capacità di impedire condotte illecite.
- In ricorsi cautelari contro misure restrittive, la mancanza di motivazione puntuale o di nuovi elementi concreti espone il ricorrente a una dichiarazione di inammissibilità o rigetto.
- Il giudice valorizza i comportamenti fattuali (es. prelievo dall'abitazione da parte di terzi, legami di comunità) come indizi della persistenza del rischio di reiterazione.
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