Ordinanza n. 1333/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha respinto l’appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato l’assenza di profili di evidente fondatezza dell’impugnazione. Quanto al periculum, ha ritenuto l’ordinanza impugnata immune dai vizi denunciati. Ha inoltre negato l’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato in ragione dell’esito del giudizio e ha compensato le spese del grado.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma che aveva deciso sulla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio relativo alla richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato e sulla richiesta di liquidazione di somme per ritardo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio - Roma, chiedendo, nell’ambito del giudizio originario, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato e la condanna al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di appello, limitandosi a riferire che l’appello cautelare non presentava profili di evidente fondatezza e che l’ordinanza impugnata era immune dai vizi denunciati.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte appellante.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il rigetto può essere disposto quando, nell’ambito della cognizione sommaria propria della fase cautelare, l’impugnazione non presenti profili di evidente fondatezza e l’ordinanza impugnata risulti immune dai vizi denunciati.
- La valutazione cautelare del Consiglio di Stato resta distinta dalla decisione definitiva sulla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio e sulle eventuali pretese patrimoniali connesse al ritardo procedimentale.
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