Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1333/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602754

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha respinto l’appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato l’assenza di profili di evidente fondatezza dell’impugnazione. Quanto al periculum, ha ritenuto l’ordinanza impugnata immune dai vizi denunciati. Ha inoltre negato l’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato in ragione dell’esito del giudizio e ha compensato le spese del grado.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma che aveva deciso sulla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio relativo alla richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato e sulla richiesta di liquidazione di somme per ritardo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio - Roma, chiedendo, nell’ambito del giudizio originario, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato e la condanna al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di appello, limitandosi a riferire che l’appello cautelare non presentava profili di evidente fondatezza e che l’ordinanza impugnata era immune dai vizi denunciati.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il rigetto può essere disposto quando, nell’ambito della cognizione sommaria propria della fase cautelare, l’impugnazione non presenti profili di evidente fondatezza e l’ordinanza impugnata risulti immune dai vizi denunciati.
  • La valutazione cautelare del Consiglio di Stato resta distinta dalla decisione definitiva sulla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio e sulle eventuali pretese patrimoniali connesse al ritardo procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.