Ordinanza n. 271/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: degli atti della procedura selettiva del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, in particolare: ⁃ Il bando del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” indetto con Decreto Dipartimentale n. 3059 del 10.12.2025; ⁃ la GRADUATORIA AS12_PNRR2_D.D.G. n. 3059 2024 D.M. n. 205 2023 LOMBARDIA e AS12‐Elenco candidati idonei di cui all'art.2 c.1 DL 45/25 LOMBARDIA pubblicate il 13 ottobre 2025; ⁃ la GRADUATORIA AS12 PNRR2 D.D.G. n. 3059 2024 D.M.n. 205 2023 LOMBARDIA rettificata al 16 ottobre 2025 e AS12‐Elenco candidati idonei di cui all’art.2 c.1 DL 45/25 LOMBARDIA rettificato al 16 ottobre 2025; ⁃ la GRADUATORIA AS12 PNRR2 D.D.G. n. 3059 2024 D.M. n. 205 2023 LOMBARDIA rettificata al 29 ottobre 2025 e AS12‐Elenco candidati idonei di cui all’art.2 c.1 DL 45/25 LOMBARDIA rettificato al 29 ottobre 2025; ⁃ l’Allegato B “Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi”; ⁃ la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori atti, laddove dovessero essere interpretati in senso pregiudizievole per l’odierna ricorrente; ⁃ gli atti di nomina e di presa di servizio dei vincitori, ancorché di estremi e contenuto ignoti; ⁃ qualunque altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di estremi e contenuto ignoti, adottato dall’Amministrazione nell’ambito della procedura oggetto di gravame; ⁃ ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale. NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente all’attribuzione dei 2,5 punti quali titoli derivanti dall’abilitazione all’insegnamento con conseguente rettifica della graduatoria, con inserimento della ricorrente nella fascia del 30% degli idonei della procedura AS12. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DASSI MIRIAM l’11/02/2026: per l’annullamento oltre agli atti già impugnati con il ricorso introduttivo delle graduatorie del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3 comma 8 del decreto ministeriale 26 ottobre 2023 n 205 indetto con decreto dipartimentale n 3059 del 10 12 2025 pubblicate in data 12 dicembre 2025 inclusa quella di integrazione dell’elenco del 30 percento degli idonei per la classe AS12 delle graduatorie pubblicate in data 3 febbraio 2026 quella relativa all’elenco del 30 percento degli idonei e alla graduatoria generale di merito per la medesima classe nonché di ogni atto presupposto connesso e consequenziale ivi compresi eventuali decreti di approvazione rettifiche atti applicativi e provvedimenti di scorrimento nonché per l accertamento del diritto della ricorrente all’attribuzione dei due virgola cinque punti quali titoli derivanti dall’abilitazione all’insegnamento con conseguente rettifica della graduatoria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti, graduatorie e lex specialis del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, classe di concorso AS12, nonché mancata attribuzione di 2,5 punti per abilitazione all'insegnamento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura concorsuale, comprese le graduatorie e le successive rettifiche e integrazioni, chiedendo anche l'accertamento del diritto all'attribuzione di 2,5 punti per l'abilitazione all'insegnamento e l'inserimento nella fascia del 30% degli idonei per la classe AS12. Ha dedotto di non aver potuto dichiarare l'abilitazione perché i percorsi abilitanti erano stati avviati tardivamente, mentre il bando richiedeva il conseguimento dei 30 CFU o dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025. Con motivi aggiunti ha esteso l'impugnazione alle graduatorie pubblicate il 12 dicembre 2025 e agli atti di integrazione dell'elenco degli idonei pubblicati il 3 febbraio 2026. La domanda cautelare è stata proposta sostenendo l'illegittimità della clausola della lex specialis relativa al termine di possesso e dichiarazione dei titoli, nonché la lesione della parità di trattamento e il diritto alla valutazione del titolo abilitante.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, a un primo e sommario esame, del fumus boni iuris. Ha ritenuto che la clausola contestata non precludesse la partecipazione della ricorrente alla procedura e non apparisse lesiva della parità di trattamento, poiché nelle selezioni concorsuali i titoli valutabili devono essere posseduti entro il termine fissato dal bando. Il giudice ha inoltre considerato imputabile alla ricorrente la scelta di non dichiarare il titolo in corso di conseguimento, rilevando che la previsione dell'esclusione per il mancato conseguimento dei CFU/CFA entro il termine sembrava riferita ai soli candidati che avessero dichiarato tale titolo ai fini della partecipazione. Non è stata quindi adottata alcuna misura sospensiva o conformativa. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale, ma il TAR ha ritenuto non sussistente il fumus boni iuris.
art. 3, comma 8, d.m. 26 ottobre 2023, n. 205
È richiamato quale base normativa della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli del personale docente.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, è legittimo subordinare la valutazione dei titoli al loro possesso entro il termine stabilito dal bando, trattandosi di una regola funzionale alla parità di trattamento e alla par condicio dei candidati.
- La clausola della lex specialis che fissa il termine entro il quale devono essere conseguiti i titoli valutabili non appare lesiva della parità di trattamento quando non impedisce la partecipazione alla procedura, ma disciplina soltanto la valutabilità del titolo.
- La mancata dichiarazione di un titolo in corso di conseguimento, quando il bando prevede espressamente le modalità e i termini per la sua indicazione, è imputabile al candidato e non può essere automaticamente posta a carico dell'amministrazione.
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato presuppone almeno una plausibile illegittimità della pretesa azionata; ove la lex specialis appaia coerente con la necessità di predeterminare il possesso dei titoli e la condotta omissiva sia riconducibile al candidato, manca il fumus boni iuris.
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