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Sentenza

Sentenza n. 4221/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408833

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il giudizio di inidoneità psico-fisica e la graduatoria finale del concorso per il reclutamento di allievi carabinieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il giudizio della Commissione per gli accertamenti psico-fisici del 19 novembre 2018, con cui era stato dichiarato inidoneo al concorso per il reclutamento di 2.000 allievi carabinieri per incompatibilità dei valori di composizione corporea e del profilo sanitario, nonché la graduatoria finale di merito. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché la graduatoria, già pubblicata, non era stata notificata ad almeno uno dei controinteressati. In appello sono state dedotte la violazione degli artt. 27 e 41 c.p.a., l’omessa considerazione dell’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami concessa in sede cautelare, l’impossibilità di individuare tempestivamente i controinteressati, la violazione dell’art. 37 c.p.a. in materia di rimessione in termini, nonché l’erroneità della condanna alle spese. Sono stati inoltre riproposti i motivi di merito relativi alla violazione del bando, del d.P.R. n. 207/2015, della direttiva tecnica applicabile e del d.m. n. 276/2002, al difetto e all’erroneità degli accertamenti, al travisamento dei fatti, all’irragionevolezza, al difetto di motivazione e alla contraddittorietà. In particolare, l’appellante sosteneva che la misurazione dell’altezza fosse errata e che la valutazione relativa alle note d’ansia da prestazione non fosse attendibile.

La decisione

L’appello è stato integralmente respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto dirimente la tardiva notificazione del ricorso di primo grado ai controinteressati inseriti nella graduatoria finale, già pubblicata il 14 dicembre 2018. Il candidato che impugna l’esclusione da un concorso deve impugnare anche la graduatoria finale e notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati, poiché l’eventuale annullamento dell’esclusione non determina automaticamente la caducazione della graduatoria, che implica ulteriori valutazioni riguardanti una pluralità di candidati. La notifica per pubblici proclami autorizzata e svolta soltanto in sede di appello cautelare non ha sanato la decadenza maturata ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. È stata confermata anche la reiezione della richiesta di rimessione in termini: l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. ha carattere eccezionale e richiede l’assenza di negligenza e un grave impedimento di fatto improvviso, imprevedibile e tale da ostacolare fortemente la difesa. Nel caso concreto il ricorrente aveva tardivamente presentato l’istanza di accesso e, dopo la risposta lacunosa dell’amministrazione, non aveva utilizzato tempestivamente solleciti o il ricorso ex art. 116 c.p.a. Il capo sulle spese di primo grado è stato ritenuto non sindacabile, salvo manifesta illogicità o contrarietà al diritto, non ravvisate. I motivi di merito sono stati dichiarati assorbiti; il Collegio ha comunque precisato che le valutazioni medico-legali delle commissioni concorsuali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di vizi macroscopici di logica o razionalità, non ravvisati nel caso concreto. Le perizie e certificazioni di sanitari esterni non sono risultate decisive. Le spese del grado d’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 27 c.p.a.

    La disciplina del contraddittorio nel processo amministrativo è stata richiamata dall’appellante, ma non è stata ritenuta violata.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    L’impugnazione deve essere notificata, a pena di decadenza, all’amministrazione emanante e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto impugnato o facilmente individuabili; la notifica ai controinteressati effettuata solo successivamente, in sede di appello cautelare, è tardiva e non rimette in termini.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale, applicabile soltanto in presenza di un grave impedimento di fatto, improvviso, imprevedibile e grave, in assenza di negligenza della parte.

  • art. 116 c.p.a.

    Il ricorso avverso il diniego o il silenzio sull’accesso costituisce uno dei rimedi che la parte deve tempestivamente attivare per acquisire le informazioni necessarie alla notificazione ai controinteressati.

  • d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

    È richiamato quale fonte dei requisiti di composizione corporea e di idoneità psico-fisica per il reclutamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.

  • d.m. n. 276/2002

    È richiamato tra le fonti disciplinanti i requisiti e gli accertamenti oggetto delle censure di merito, non esaminate per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato a tutela dei dati relativi alla salute mediante l’oscuramento nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, quale fondamento dell’ordine di oscuramento.

Massime di principio

  • Il candidato che impugna un provvedimento di esclusione da un concorso deve impugnare anche la graduatoria finale, quando questa sia già stata approvata e pubblicata, perché l’eventuale annullamento dell’esclusione non produce automaticamente la caducazione della graduatoria, che implica autonome valutazioni riferite anche agli altri candidati.
  • L’impugnazione della graduatoria finale deve essere notificata tempestivamente ad almeno uno dei controinteressati successivi inseriti nella graduatoria; la notifica per pubblici proclami effettuata soltanto in un momento successivo non sana la decadenza maturata per omessa notifica nel termine di legge.
  • La rimessione in termini per errore scusabile è eccezionale e richiede un grave impedimento di fatto, simultaneamente improvviso, imprevedibile e grave, nonché l’assenza di negligenza della parte; la mancata tempestiva attivazione dei rimedi per ottenere i dati dei controinteressati esclude il beneficio.
  • Le valutazioni delle commissioni mediche concorsuali sui requisiti psico-fisici costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori macroscopici o di vizi evidenti di logica e razionalità; perizie, pareri o certificazioni di strutture sanitarie diverse non impongono, di per sé, una diversa valutazione.
  • Il capo sulle spese processuali rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di primo grado ed è censurabile in appello soltanto per manifesta illogicità o contrarietà a diritto.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrereSpese di lite
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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