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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11669/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per omesso pagamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica relativa all'anno 2012, oltre sanzioni, interessi e spese, in relazione a un autoveicolo di potenza superiore a 225 kW. Il contribuente aveva impugnato l'atto e, dopo il rigetto nei precedenti gradi, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 28, 30 e 110 TFUE e del principio di libera circolazione, sostenendo che l'addizionale sarebbe discriminatoria e restrittiva degli scambi nell'Unione e chiedendo, in caso di dubbio, rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973, assumendo la nullità dell'avviso per difetto di valida delega di sottoscrizione, poiché la delega di firma non indicava nominativamente il delegato né un termine di efficacia.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la delega di sottoscrizione dell'avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. 600/1973 è una delega di firma e non di funzioni, sicché può essere conferita mediante ordini di servizio senza indicazione nominativa del delegato e senza limiti temporali, purché sia possibile verificare ex post la corrispondenza tra sottoscrittore e soggetto delegato. Ha poi ritenuto infondato anche il primo motivo, escludendo che l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica violi il TFUE o il principio di libera circolazione, perché la disciplina è applicata indistintamente a tutti i veicoli di potenza superiore a 225 kW circolanti stabilmente in Italia, senza discriminazioni in base alla nazionalità del proprietario o al luogo di produzione del bene. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale, rilevando che non esiste un diritto automatico della parte al rinvio alla CGUE quando la questione sia manifestamente infondata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 28 TFUE

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la contrarietà dell'addizionale ai principi di libera circolazione; la Corte esclude che la norma sia violata perché il prelievo non discrimina né ostacola gli scambi.

  • art. 30 TFUE

    Invocato in relazione ai dazi e agli effetti equivalenti; la Corte ne esclude la violazione, ritenendo la tassa applicata in modo generale e non discriminatorio.

  • art. 110 TFUE

    Richiamato come parametro di divieto di imposizioni interne discriminatorie; la Corte ritiene che l'addizionale non sia discriminatoria rispetto a prodotti nazionali o esteri.

  • art. 267 TFUE

    La Corte afferma che non sussiste un diritto automatico della parte al rinvio pregiudiziale, specie quando la questione è manifestamente infondata.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La delega di sottoscrizione dell'avviso di accertamento è qualificata come delega di firma, non di funzioni; non richiede indicazione nominativa del delegato né durata predeterminata.

  • art. 23, comma 21, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111

    Costituisce la base normativa dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per veicoli oltre la soglia di potenza indicata; la Corte ne conferma la compatibilità con il diritto UE.

  • art. 1 L. 5 febbraio 1953, n. 39

    Richiamato per definire il presupposto della tassa automobilistica dovuta per le auto che circolano stabilmente in Italia.

  • art. 5, commi 31 e 32, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 conv. in L. 28 febbraio 1983, n. 53

    Richiamato per individuare i soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica, ossia i proprietari risultanti al pubblico registro automobilistico.

  • art. 23, commi 1 e 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato per la disciplina della tassa automobilistica regionale e per il collegamento con l'iscrizione nei pubblici registri delle Regioni a statuto ordinario.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Usato in via comparativa per distinguere la delega di funzioni, che richiede atto scritto, motivato e a tempo determinato, dalla delega di firma prevista per gli atti tributari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La delega di sottoscrizione dell'avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. 600/1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni: può quindi essere conferita con ordini di servizio, senza necessità di indicare nominativamente il delegato o di predeterminare una durata, purché sia verificabile ex post la legittimazione del sottoscrittore.
  • L'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per i veicoli di potenza superiore alla soglia prevista è legittima se si applica in modo generale e indistinto a tutti i veicoli che circolano stabilmente sul territorio nazionale, senza discriminazioni in base alla cittadinanza del proprietario o al luogo di produzione del bene.
  • In materia di questioni pregiudiziali UE, non esiste un diritto automatico della parte al rinvio alla CGUE: il giudice di legittimità può negarlo quando la questione sia manifestamente infondata o inammissibile, esponendo espressamente o implicitamente le ragioni del diniego.
  • La compatibilità di un prelievo interno con gli artt. 28, 30 e 110 TFUE va esclusa quando il tributo non colpisca in modo differenziato prodotti nazionali ed esteri e non produca un effetto restrittivo sugli scambi intra-UE.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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