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Sentenza

Sentenza n. 10908/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 25 novembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.302 del 27 dicembre 2024, recante “definizione delle tariffe relative all’assistenza specialistica ambulatoria e protesica” ad oggetto le tariffe dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), in attuazione del DPCM 12 gennaio 2017, nella parte in cui prevede e include tra le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, quelle afferenti all’area della terapia fisica e riabilitativa, in contrasto con quanto sancito con gli Accordi Stato-Regioni ex art.4 del d.lgs. n.281/1997 siglati in data 7.05.1998 di approvazione delle “Linee guida per la riabilitazione”, in data 10.02.2011 (Rep. n.30/CSR) di approvazione del “Piano d’indirizzo per la riabilitazione”, nonché con il successivo del 4.08.2021 (Rep. n.124/CSR) di approvazione delle “Linee di indirizzo per la individuazione dei percorsi appropriati nella rete di riabilitazione”; nonché quali atti presupposti: - dell’Intesa, ai sensi dei commi 5 e 7 dell’art. 8-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sullo schema di decreto di modifica del decreto 23 giugno 2023 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica (Rep. Atti n. 204/CSR del 14 novembre 2024), per la parte relativa all’approvazione dello Schema di Decreto concernente le prestazioni della Specialistica ambulatoriale. - della “Posizione sullo schema di Decreto di modifica del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 23 giugno 2023 concernente la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale protesica” assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, resa ai fini della successiva Intesa Stato-Regioni prima menzionata, Rep. atti n. 24/146/SR01/C7 del 14 novembre 2024, per la parte collegata all’approvazione del Decreto concernente le prestazioni di Specialistica ambulatoriale; - della Relazione Illustrativa e Metodologica (Allegato 1 dello Schema di Decreto), con esclusione dall’impugnativa della parte collegata all’assistenza protesica; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorché non conosciuto dalla ricorrente; per l’accertamento, in ogni caso, anche previa, ove occorra, disapplicazione del decreto, dell’obbligo delle amministrazioni regionali e delle Province Autonome di provvedere all’adozione di percorsi riabilitativi che sostituiscano le singole prestazioni codificate nel Decreto Ministeriale del 25 novembre 2024, in conformità e applicazione degli Accordi Stato-Regioni indicati (in primis all’accordo del 10.02.2011 di approvazione del “Piano d’indirizzo per la riabilitazione”) e contestuale adozione delle relative tariffe; nonché per la conseguente condanna delle amministrazioni regionali intimate e delle Province Autonome a provvedere all’adozione di percorsi riabilitativi, in conformità e applicazione degli Accordi Stato- Regioni indicati ( in primis l’accordo del 10.02.2011, di approvazione del “Piano d’indirizzo per la riabilitazione”) e contestuale adozione delle relative tariffe.

Giustizia amministrativa202502961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto interministeriale del 25 novembre 2024 sulle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, limitatamente alle prestazioni di terapia fisica e riabilitativa, nonché gli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha impugnato il decreto tariffario del 25 novembre 2024 sostenendo che l'inclusione, nell'assistenza specialistica ambulatoriale, di singole prestazioni di terapia fisica e riabilitativa con relative tariffe fosse incompatibile con gli Accordi Stato-Regioni del 7 maggio 1998, del 10 febbraio 2011 e del 4 agosto 2021, diretti a promuovere percorsi riabilitativi appropriati in luogo della mera elencazione e tariffazione delle singole prestazioni. Sono stati dedotti il contrasto con tali accordi e la violazione del principio di leale collaborazione. L'associazione ha inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni regionali e delle Province autonome di adottare percorsi riabilitativi e relative tariffe, nonché la condanna delle amministrazioni a provvedere in tal senso. Il TAR ha rilevato che il decreto impugnato era già stato annullato dalla stessa Sezione, anche nella parte relativa alla terapia fisica e riabilitativa, con sentenze esecutive benché non passate in giudicato. La ricorrente ha quindi precisato di mantenere l'interesse al ricorso per ottenere indicazioni vincolanti sull'attività istruttoria e sull'adozione del futuro decreto tariffario.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Pur dando atto dell'intervenuto annullamento del decreto tariffario con precedenti sentenze della Sezione e della pendenza della rinnovata istruttoria amministrativa per l'adozione di un nuovo decreto, ha ritenuto che la domanda residua della ricorrente mirasse sostanzialmente a ottenere dal giudice criteri vincolanti per orientare l'esercizio futuro di poteri amministrativi non ancora esercitati. Tale pronuncia è preclusa dall'art. 34, comma 2, c.p.a., secondo cui il giudice non può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Il rigetto ha riguardato il ricorso nel suo complesso. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

    La disposizione impedisce al giudice amministrativo di dettare, con efficacia vincolante, criteri conformativi riferiti a poteri amministrativi futuri e non ancora esercitati; non può quindi essere utilizzata l'azione giudiziaria per orientare preventivamente l'istruttoria e l'adozione di un nuovo provvedimento amministrativo.

  • art. 4 d.lgs. n. 281/1997

    È richiamato quale fondamento degli Accordi Stato-Regioni invocati dalla ricorrente, ma il ricorso è respinto senza una decisione di merito sulla loro asserita violazione.

  • art. 8-sexies, commi 5 e 7, d.lgs. n. 502/1992

    È richiamato quale base dell'Intesa sullo schema del decreto tariffario, ma non è oggetto di autonoma interpretazione decisiva nella sentenza.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo non può pronunciarsi, neppure sotto forma di accertamento o di condanna a provvedere, su criteri e modalità di esercizio di poteri amministrativi futuri non ancora esercitati, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a.
  • Quando l'atto impugnato sia già stato annullato, l'interesse residuo a ottenere indicazioni vincolanti per la futura riedizione del potere non consente al giudice di sostituirsi preventivamente all'amministrazione nella nuova istruttoria e nell'adozione del successivo provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potere

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